Circolare n.18
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazio-ne edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico. Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame do-vrà riguardare: gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie. interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di: sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamen-to dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a bio-massa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una plu-ralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW). Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir). Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fi-scale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del ri-sparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si po-trà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico). La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un interven-to di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la tra-smissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale propo-sito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione. Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine la-vori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019). Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio do-vrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di de-cadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati. Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa age-volazione, occorre però soddisfare alcune condizioni: per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corri-spettivi tramite registratori telematici (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015); per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificata-mente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016; per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS. I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o paga-mento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro. FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in confor-mità alle disposizioni normative. Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che: la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro docu-mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione. Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde: alla data di consegna o
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