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Circolare n.18

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazio-ne edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico. Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame do-vrà riguardare: gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie. interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di: sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamen-to dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a bio-massa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una plu-ralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW). Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir). Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fi-scale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del ri-sparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si po-trà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico). La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un interven-to di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la tra-smissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale propo-sito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione. Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine la-vori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019). Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio do-vrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di de-cadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati. Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa age-volazione, occorre però soddisfare alcune condizioni: per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corri-spettivi tramite registratori telematici (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015); per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificata-mente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016; per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS. I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o paga-mento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro. FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in confor-mità alle disposizioni normative. Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che: la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro docu-mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione. Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde: alla data di consegna o

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Circolare n.17

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 30 novembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 3° trimestre 2018, Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.16

SCADENZA INVIO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 17 settembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 2° trimestre 2018, mentre il 1° ottobre 2018 quello per l’invio dei dati fatture (spesometro) relativo al 1° semestre 2018. Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma e comunque entro una settimana dalle suddette scadenze i files da trasmettere indicando come in-termediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.15

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI una precisazione per i contribuenti in contabilità semplificata Poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della deducibilità, non ha subito una pro-roga, dal 1° luglio non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. O meglio, se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carbu-rante, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali. Si invitano, quindi, i clienti in contabilità semplificata a consegnarci il documento che avvalori il pa-gamento del rifornimento con modalità tracciata (carta di credito, bancomat, etc.). Solo con tale documento, sarà possibile detrarre il costo e l’IVA. Dal 1° gennaio 2019, oltra al pagamento tracciato, entrerà in vigore definitivamente la fattura elettroni-ca, con abolizione della scheda carburante.

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Circolare n.14

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI RINVIATA AL 2019 Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fis-sato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carbu-ranti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di paga-mento tracciabili. È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pa-gamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

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Circolare n.13

CARBURANTI CON E-FATTURA: ultimi chiarimenti Come ormai ben noto, dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di car-burante per motori per uso autotrazione. Per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, oltre al possesso della fattura elettronica, è richiesto anche l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Acquisti carburanti e altri servizi Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2018, in caso di fatturazione, conte-stualmente o in momenti diversi, di più operazioni di cui una o più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione della fattura elettronica si estende anche alle altre. Se, ad esempio, un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazio-ne/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica. Le informazioni contenute nella e-fattura Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, etc.), come invece previsto per la scheda carburante. Ne deriva, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E/2018, che gli elementi indicati (targa, modello, etc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite per le opportune finali-tà, ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un de-terminato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. Tali dati andranno inseriti nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” e non, invece, nel campo “mezzo di trasporto” come indicato in un primo momento dall’Agenzia. Contratto di netting Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che consiste in un rapporto di somministrazione. Mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi ri-ferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato l’addebito bancario ed emessa la fattura elet-tronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entra-te anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.

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Circolare n.12

CARBURANTI CON E-FATTURA: quali modalità di pagamento Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori per uso autotrazione. Sembra, però, delinearsi all’orizzonte la possibilità di una proroga o, meglio, la possibilità di continua-re ad utilizzare la scheda carburante ancora fino a fine 2018. Non si tratterebbe, tuttavia, di una proroga “secca”, bensì della previsione di una sorta di doppio bina-rio: dal 1° luglio 2018 sarà ancora possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nonostante l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. La scheda carburanti non sarà più utilizzabile dal 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati. La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’art. 21 del decreto IVA. Da ciò si evince che nella fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita (come invece previsto per la compilazione della scheda carburan-te). Tali elementi rimarranno facoltativi. Per quel che concerne la conservazione delle fatture elettroniche, sia il cedente sia il cessionario do-vranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI (Sistema di Interscambio). Cessione di carburante e modalità di pagamento: La legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni anche in merito alla deducibilità dei co-sti inerenti all’acquisto di carburanti e alla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita. Nello specifico, è stato disposto che vengano utilizzati specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Con la circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ritenuti validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sui costi di rifornimenti di carburante anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, laddove la spesa sia alla stessa ri-conducibile mediante “una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”. Ad esempio: I rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito: se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato con strumento tracciabile (ad esempio bonifico) da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’IVA sul costo del carburante.

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Circolare n.11

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contri-buzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2018. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna del-la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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Circolare n.10

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CARBURANTI Dal 1° luglio 2018 la scheda carburante non sarà più un documento valido ai fini fiscali segnando l’inizio dell’era della fatturazione elettronica. Ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per auto-trazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; i mezzi di pagamento elettronici (a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico ban-cario o postale, bollettino postale); carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. L’unico pagamento non ritenuto ammissibile per poter detrarre IVA e costo è quello effettuato in con-tanti. È quanto prevede il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018. Con la scomparsa della scheda carburante assolviamo l’onere della prova per la certezza dell’acquisto dei carburanti. Inoltre, tutti i titolari di partita Iva dovranno essere messi in condizione di ricevere dal distributore di carburanti la fattura in formato Xml. All’atto dell’acquisto, il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione Finanziaria attraverso il siste-ma di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante, di dedurne il costo e l’Iva versata. Due sono le possibili soluzioni per i possessori di partita Iva: riceverla tramite Pec (posta elettronica certificata) comunicata al gestore in fase di acquisto o tramite Codice Destinatario a 7 caratteri che identifica il soggetto privato nel Sistema di Interscambio. Autostrade per l’Italia ha presentato il Telepass Pay, un “circuito di pagamento unico che a regime consentirà di pagare la benzina, dentro e fuori l’autostrada”. Con l’abbonamento a Telepass Pay potranno anche essere saldati il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing e persino il parcheggio sulle strisce blu. COMUNICAZIONE ALL’ENEA OBBLIGATORIA ANCHE PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul recupero del patrimonio edilizio e preso atto delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2018, tra cui ulteriori adempimenti che in precedenza era-no limitati alle misure per il risparmio energetico. Per fruire del bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il contribuente dovrà inviare telematicamente     all’Enea una comunicazione con le informazioni sugli interventi eseguiti. Nella guida al bonus sulle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2018, viene confermato il contenuto delle disposizioni, di cui all’art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013, come introdotto dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 4) L. 205/2017, le quali ricalcano quanto già prescritto per l’agevolazione sulla riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 50%, entro un limite di € 96.000, spetta per numerose tipologie di lavori eseguiti sulle singole unità e sulle parti a comune degli edifici dal 1.01.2018, e il bonus si protrae per tutti gli interventi eseguiti e le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2018. Restano validi tutti i documenti di prassi già emanati dalle Entrate (peraltro, richiamati in calce alla guida), con particolare riferimento a soggetti destinatari, interventi agevolati, condizioni da rispettare, modalità di esecuzione dei pagamenti (bonifici tracciabili), e documentazione (accatastamento unità, ricevute pagamento ICI/IMU, delibera assembleare esecuzione lavori, consenso ai lavori del proprieta-rio e abilitazioni amministrative o dichiarazione sostitutiva). Per gli interventi di questo tipo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, il contribuente può benefi-ciare dell’aliquota Iva ridotta al 10% anche per l’acquisto dei beni necessari all’intervento, ma solo se ceduti nell’ambito di un contratto di appalto, con particolare attenzione, a cura del prestatore d’opera, alla presenza dei cosiddetti beni significativi, nel qual caso l’Iva ridotta si rende applicabile fino a con-correnza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni. Dal 2018, la legge di Bilancio ha introdotto il nuovo adempimento di comunicazione all’ENEA, in via telematica, dei dati relativi alla tipologia di interventi eseguiti; l’adempimento era destinato, in realtà, al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico, ma il legislatore l’ha esteso anche agli in terventi che beneficiano della detrazione Irpef del 50%, poiché rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986 (TUIR), ma sul punto si attendono ancora i chiarimenti ufficiali.

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Circolare n.09

PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI L’ATTO VA NOTIFICATO VIA PEC A seguito di due importanti integrazioni apportate all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 e all’art. 60 del D.p.r. 600/1973, è possibile per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dal 1° giugno 2016 per le cartelle di pagamento e dal 1° luglio per gli accertamenti, notificare tali atti a mezzo Pec. L’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 così come modificato dalla Legge del 4/12/2017 n. 172 in vigore dal 6/12/2017, cita “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.” Per tutti quei soggetti obbligati ad avere l’indirizzo Pec iscritto al registro INI-PEC, cioè le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, i competenti Uffici notificheranno le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di accertamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, la norma prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di Posta Elettronica Certificata risulta satura, oppure se l’indirizzo di PEC del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere (www.infocamere.it) e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna nella ricevuta che il gestore della casella Pec del destinatario trasmette all’Ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito di Infocamere. Consigliamo tutti i ns. gentili clienti con l’obbligo dell’indirizzo Pec, a consultare costantemente la propria casella Pec, per non imbattersi in iscrizioni a ruolo o avvisi di accertamento non impugnabili per decadenza dei termini ed invitiamo a consegnare a stretto giro il documento notificato qualora il nostro Studio debba provvedere alla gestione della pratica.

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