ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.6

SPESOMETRO ED ESTEROMETRO PROROGATI AL 30 APRILE Slitta dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2° semestre 2018 e dell’esterometro relativo al mese di gennaio 2019. Quindi la scadenza del 28 febbraio si alleggerisce in quanto, entro tale data, resta confermata solo l’invio della liquidazione periodica IVA del 4° trimestre 2018. Da evidenziare che, mentre la scadenza di febbraio, per lo spesometro, è l’ultima in assoluto, quella dell’esterometro è solo la prima dell’anno, avendo, tale adempimento, una cadenza mensile. Si presume, ma questo sarà da confermare, che per il 30 aprile ci saranno da inviare gli esterometri relativi ai primi tre mesi del 2019. Ma di questo attendiamo conferma.

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Circolare n.5

LIQUIDAZIONE IVA 4° TRIMESTRE 2018 Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018. SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2018 O 4° TRIMESTRE 2018 Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018. Tale scadenza è stata abolita per l’anno 2019 a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica. ESTEROMETRO GENNAIO 2019 Come già anticipato nella nostra circolare n. 21 del 18/12/2018 l’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari). La trasmissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto. Nell’ipotesi però in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni. Attualmente quindi l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive. Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro. Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”. Il codice convenzionale è composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente. In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro. Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”. Vista la scadenza imminente del 28 febbraio 2019 per l’invio dell’esterometro relativo alle operazioni di gennaio 2019, Vi sollecitiamo ad inviarci quanto prima la documentazione necessaria. Resta inteso che, avendo la trasmissione dell’esterometro cadenza mensile, sarà Vostra cura inviarci entro la metà del mese la documentazione necessaria per procedere con l’invio della comunicazione. Intrastrat Ricordiamo ancora che l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

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Circolare n.4

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’: ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Come riportato nella ns. Circolare n. 20 del 18/12/2018, solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fatture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria. Tale esonero è da intendersi come divieto: vale a dire che i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi. Il divieto a emettere fatture elettroniche vale anche per quelle in cui il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione al STS Si ricorda infine che l’invio delle informazioni al STS deve essere effettuato dai seguenti soggetti: Medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche in studio associato) Dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie) Dagli iscritti agli albi professionali degli: Psicologi Infermieri Ostetriche ed ostetrici Medici veterinari Tecnici sanitari di radiologia I dati da trasmettere al STS devono essere inviati entro il 31 gennaio 2019. E-FATTURA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO L’agenzia delle entrate ha preso in esame il caso di un esercente attività di commercio al dettaglio che ha ricevuto la richiesta di rilascio della fattura da un cliente. Vengono prospettate due soluzioni: La prima consiste nell’emissione della fattura differita che rappresenta un’opportunità per ogni soggetto passivo ai fini IVA. Il commerciante potrà emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale come documenti idonei in grado di consentire l’emissione della predetta fattura differita prevista dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In alternativa, in caso di fattura immediata, il contribuente dovrà trasmettere la fattura digitale al Sistema di Interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità mensile dovranno trasmettere le fatture relative al mese di gennaio entro il 16 febbraio. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale dovranno effettuare la medesima operazione, per le operazioni poste in essere nel primo trimestre del nuovo anno, entro il 16 maggio 2019. In questo caso, però, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non sarà possibile rilasciare immediatamente al cliente consumatore finale la copia della fattura in formato analogico. All’atto dell’effettuazione dell’operazione potrà essere rilasciata al cliente apposita quietanza che però assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In alternativa si potrà rilasciare una stampa della fattura, che però, anche in questo caso, non assume alcun valore fiscale, ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. E-FATTURA: CASI PRATICI Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019. Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato elettronico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019. Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nel 2018 e detratta nella liquidazione periodica di dicembre 2018. Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 119/2018, l’imposta relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. Il cessionario/committente può, quindi, esercitare, entro il 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Alla nuova regola generale di detrazione dell’IVA, è, tuttavia, prevista un’eccezione: sono escluse le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Fattura datata 29 gennaio 2019, ricevuta il 2 febbraio 2019 e registrata entro il 15 febbraio: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019 oppure in quella di febbraio 2019. Fattura datata 3 dicembre 2018, ricevuta il 31 dicembre 2018 e registrata in dicembre 2018: detrazione nella liquidazione Iva di dicembre 2018. Fattura datata 28 dicembre 2018, ricevuta il 3 gennaio 2019 e registrata in gennaio 2019: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019. E-FATTURA PER I CONSUMATORI FINALI Nella copia della fattura elettronica emessa nei confronti dei consumatori finali deve essere esplicitamente evidenziato che si tratta di copia della fattura trasmessa elettronicamente. FATTURA ELETTRONICA E REVERSE CHARGE Occorre distinguere tra: Reserve charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e prestazioni di servizi da soggetti extra-UE. Non sussiste l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicate mediante l’esterometro. Reverse charge interno (nazionale): occorre fare una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta o alternativamente la predisposizione di un altro documento (autofattura) , da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, inviato al Sistema di Interscambio.

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Circolare n.3

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo). L’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI. Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando: – il servizio specifico messo a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale; – il modello F24 già predisposto dall’Agenzia. Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml. Infine, è appena il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali: – le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972); – le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale; – le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972); – le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (arti-colo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984); – le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (arti-colo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo; – le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972); – le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972); – le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario. REGIME FORFETARIO Coloro che nel 2019 rientrano o permangono nel regime forfetario (fino a euro 65.000 di ricavi) dovranno indicare in calce alla fattura emessa la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018 Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014” FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI A partire dal 1° gennaio 2019 i rifornimenti di carburante effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, devono essere obbligatoriamente certificati tramite l’emissione della fattura elettroni-ca. Dal 1° gennaio 2019, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, è quindi abolita la scheda carburante perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate. La deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell’IVA potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili.

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Circolare n.2

ROTTAMAZIONE TER PACE FISCALE Il decreto pace fiscale ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire ad una nuova defini-zione agevolata chiamata rottamazione ter dei debiti affidati all’Agente della riscossione (ex Equita-lia). Con la rottamazione ter i contribuenti potranno definire i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 ed il 2017 senza sanzioni ed interessi di mora. Tale misura si accompagna ad altre misure introdotte dal 1 gennaio 2019, come lo stralcio automati-co dei debiti fino a 1.000 euro (periodo 2000-2010) e il saldo e stralcio agevolato dei debiti (periodo 2000-2017) previsti anche dalla Legge di Bilancio 2019. Rottamazione-ter: normativa L’art. 3 del decreto-legge 119/2018 meglio detto decreto pace fiscale, prevede la possibilità di aderi-re ad una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tale definizione agevolata, arriva dopo le due rottamazioni previste negli scorsi anni e per questo è conosciuta come rottamazione ter. La rottamazione ter a norma di legge prevede che si possano definire i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tali debiti potranno essere definiti dal contri-buente pagando la parte di capitale e degli interessi iscritti a ruolo, l’aggio all’agente della riscossione e le eventuali spese esecutive maturate. Invece non andranno pagate: le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti previdenziali. Rottamazione ter: i benefici Come per le altre definizioni agevolate, anche la rottamazione ter prevede l’abbattimento delle san-zioni comprese nel carico e degli interessi di mora; tuttavia la rottamazione ter prevede, a dispetto delle due rottamazioni precedenti, importanti novità a favore del contribuente. Tali novità riguarda-no: il pagamento rateale in un arco temporale più ampio e fissato in 5 anni; applicazione di un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Inoltre, secondo quanto stabilito per la rottamazione ter una volta che il contribuente paga la prima o unica rata delle somme dovute ottiene l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione. Le somme potranno essere pagate: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019; per un massimo di 18 rate consecutive e di pari importo, pagabili in 5 anni, le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre. Le restanti 16 rate saranno ripartite nei 4 anni successivi con scadenza il 28/2, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno fino al 2023. Rottamazione ter: requisiti Possono accedere alla nuova Definizione agevolata 2018 e quindi hanno diritto alla presentazione della domanda, coloro i quali che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Possono inoltre aderire alla rottamazione ter i soggetti che avevano già aderito: alla “prima rottamazione” cioè la Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, ma so-no decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di de-finizione; alla “rottamazione-bis”, parliamo della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, ma nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora il debitore non paghi le rate scadute entro il 7 dicembre non potrà più aderire alla Definizione agevolata 2018. Inoltre, per questi ultimi non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione alla rottamazione ter. Gli stessi saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rot-tamazione-ter”. Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 18 rate. L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollet-tini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze. Possono inoltre aderire alla rottamazione ter coloro i quali hanno in corso un contenzioso con l’Agente della Riscossione. Tuttavia, per aderire alla definizione agevolata la legge 119/2018 stabili-sce che è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle car-telle interessate dalla definizione agevolata. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019. Rottamazione ter: come fare domanda per aderire Il decreto-legge 119/2019 sempre all’art. 3 comma 5 stabilisce le modalità per aderire alla definizio-ne agevolata 2018. Per aderire alla rottamazione ter i debitori dovranno presentare entro il 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione di adesione all’agente della riscossione, seguendo le modalità e la modulistica pubbli-cate sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia). Le dichiarazioni presentate prima del termine di scadenza, potranno comunque essere integrate entro il 30 aprile 2019. L’ Agenzia delle Entrate riscossione, sul proprio sito precisa che domanda dovrà essere presentata: alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certi-ficata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato. Qualora si scelga di pagare in maniera dilazionata, nella domanda dovranno essere indicate il nume-ro di rate prescelto. Rottamazione-ter: quali debiti si possono rottamare Come già detto precedentemente, il Decreto-legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossio-ne nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Coloro i quali aderiranno alla rottamazione ter dovranno pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Rottamazione-ter: debiti esclusi Sono esclusi nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, l’esclusione è dovu-ta alla loro natura, si tratta di carichi riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti

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Circolare n.1

LEGGE DI BILANCIO 2019 – le novità fiscali Confermata la flat tax al 15% per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e al 20%, dal 2020 per chi non supera i 100.000 euro, aumenti IVA scongiurati per il 2019, rivalutazione dei beni d’impresa, delle partecipazioni e dei terreni. E ancora: nuova web tax per le imprese che operano nella digital economy, modifiche al riporto delle perdite, introduzione di un nuovo regime agevolato per gli utili reinvestiti, ma eliminazione dell’IRI e dell’ACE. Sono alcune delle tante novità fiscali presenti nella legge di Bilancio 2019. Non mancano, poi, le new entry: tra queste spiccano la nuova web tax al 3% sui servizi digitali e la riapertura di numerose agevolazioni fiscali, anche se con qualche modifica (estromissione dei beni delle imprese individuali e rivalutazione dei beni d’impresa, giusto per citarne alcune). Per avere un quadro completo di tutte le novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni Si stabilisce l’ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell’agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di ri-determinare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quota-te possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalen-ze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai ce-spiti a seguito di apposita perizia. Tali disposizioni, dunque, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Rispetto al passato, però, si registra una novità. Le aliquote dell’imposta sostitutiva (attualmente pa-ri all’8% in entrambi i casi) vengono rideterminate in misura pari: – all’11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019; – al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate; – al 10% per i terreni. Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l’efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull’acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini. Rivalutazione beni d’impresa Viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata (da ultimo con la legge di Bilancio 2017). Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Estromissione agevolata immobili strumentali. Riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. L’estromissione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Proroga bonus formazione 4.0 Si proroga di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese e viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro. Clausola sterilizzazione aumenti IVA e accise Per il 2019 non ci sono aumenti dell’IVA e delle accise. In particolare, con riferimento all’aliquote IVA, viene eliminato, per l’anno 2019: – l’aumento di 1,5 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%; – l’aumento di 2,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%. Invece, per gli anni successivi: – è confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa quindi al 13% a decorrere dal 2020; – l’aliquota ordinaria viene incrementata di 0,3 punti percentuali per il 2020 (quindi l’aliquota arriverà a al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (con un’aliquota del 26,5%). Fiscalità imprese immobiliari Sino alla revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, restano confermate le attuali regole (art. 1, comma 36 Legge n. 244/2007). Flat tax Trova conferma: –

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Circolare n.22

ESTEROMETRO: come evitare l’invio Nella precedente circolare sono stati analizzati i profili soggettivi dell’esterometro, con l’individuazione di coloro che saranno tenuti all’invio della nuova comunicazione, sulla scorta dei chiarimenti forniti da Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018. Nel prosieguo, invece, sempre avendo riguardo al recente documento di Assonime, si indagheranno gli aspetti oggettivi dell’adempimento, allo scopo di capire per quali operazioni transfrontaliere sia possibile evitarlo. Tale aspetto non è di poco conto se si considera la cadenza che avrà il nuovo obbligo. Infatti, la tra-smissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto. Va fin da subito precisato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non vi è l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni: – extra-Ue per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quindi, per le importazioni; – transfrontaliere per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica. La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia delle en-trate, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroni-che transitano dal SdI. Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro. Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la pos-sibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”. Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente ab-bia nominato in Italia un rappresentante fiscale invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica si legge che “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”. Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che “Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente. La circolare di Assonime conferma poi la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta. In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro. Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”. A parere di Assonime “è auspicabile che sia ammessa la possibilità di far transitare attraverso il SdI anche le fatture passive estere”. E ciò potrebbe avvenire attraverso l’emissione di un’autofattura da inviare al SdI così come ammesso per gli acquisti interni in reverse charge.

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Circolare n.21

ESTEROMETRO OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2019 L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari). Con la circolare n. 26 del 13 dicembre 2018 Assonime ha fornito un quadro riepilogativo dell’adempimento relativo alla comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle opera-zioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri (sia attive che pas-sive) a fronte della prossima entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta del c.d. esterometro. La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Presupposto soggettivo Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti te-nuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali). Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni Nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procede-re con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni. Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati re-lativi alle operazioni transfrontaliere effettuate. Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive. Intrastrat L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato. Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferi-mento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti). Esterometro: formato e dati Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utiliz-zare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture. Ai fini dell’accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l’apposizione: – della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate); – in alternativa del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrspettivi”). Esterometro: modalità e termini di trasmissione Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio: – trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corri-spettivi”; – sistema di trasmissione basato su protocollo FTP. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo: – rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive); – rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti). Omessa/errata trasmissione: sanzioni In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite mas-simo fissato a mille euro per trimestre). Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione. Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

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Circolare n.20

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’ ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fat-ture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria. Resta pertanto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica per le fatture dagli stessi emesse a soggetti per i quali la stessa non deve essere trasmessa al Sistema tessera sanitaria (es. a pubbliche amministrazioni, case di cura, centri medici, ecc.). Resta altresì l’obbligo di utilizzo del sistema fatturazione elettronica per lo scarico delle fatture rice-vute da fornitori e la loro conservazione elettronica. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 non è più necessario emettere la fattura per le prestazioni rese dai medici (cedolino paga) nei confronti delle ATS. Ai fini delle registrazioni contabili sarà quindi sufficiente trasmettere al nostro Studio il cedolino paga cartaceo. TERMINI DI EMISSIONE A partire dal 1° luglio 2019: – la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione; – le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effet-tuazione dell’operazione; – la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 viene abrogata; – il cessionario/committente può computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del pe-riodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

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Circolare n.19

DECRETO FISCALE 2019: LE NOVITA’ SU FISCO, AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI Il decreto fiscale supera l’esame parlamentare per la conversione in legge. Tante sono le misure confermate, ma anche le novità. DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC Resta possibile definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. La regolarizzazione delle somme accertate nei verbali va fatta presentando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, il versamento va fatto entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo vanno applicati gli interessi legali calcolati dal giorno suc-cessivo al termine della prima rata. DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO Confermata la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con ade-sione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate (con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo); non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme acces-sorie. REVERSE CHARGE Prorogata sino al 2022 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA per: – le cessioni di telefoni cellulari – le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, – le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; – i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE); – i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Di-rettiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; – le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. ROTTAMAZIONE TER Confermata, nella sua struttura generale la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Ci sono però alcune novità che interessano: a) il numero di rate: pur mantenendo ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, le rate passano da 10 a 18, eliminando la necessità che tali rate sia-no tutte di pari importo. L’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. b) la scadenza delle rate: – per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019; – le restanti rate sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 no-vembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. c) il lieve inadempimento: è possibile versare tardivamente le rate senza conseguenze, purché il ri-tardo non superi 5 giorni. STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO Confermato l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo resi-duo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risor-se proprie comunitarie. Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, inte-ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. CHIUSURA LITI PENDENTI La definizione delle liti pendenti subisce profonde modifiche tra cui: – per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa; – in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. – per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione al 24 ottobre 2018, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore; – in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuen-te e l’Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto con-fermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misu-ra ridotta, secondo quanto riportato sopra. SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI Al posto della dichiarazione integrativa speciale viene prevista la sanatoria degli errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 24 ottobre 2018. Per sanarle va versata una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020. La procedura di regolarizzazione non può essere esperita: – con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della pro-cedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990; – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entra-ta in vigore della disposizione in esame. Inoltre, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione fissati in cinque anni sono prorogati di due anni. SANZIONI PER CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ Si modificano le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa anti-riciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi in-feriori a 30.000 euro. In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E ALTRE SEMPLIFICAZIONI Viene previsto un pacchetto di

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