ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.16

MODELLO ENPAM, CASSA FORENSE e CASSA GEOMETRI RINVIATO AL 30 SETTEMBRE A seguito della proroga al 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte sui redditi per i contribuenti soggetti ai nuovi modelli ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore), a tale data è stato prorogato anche il termine per inviare all’Enpam il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri. La scadenza rimane invece al 31 luglio, ad esempio, per i medici che fanno esclusivamente attività libero professionale intramoenia  e per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. Stessa proroga al 30 settembre è stata confermata anche per il versamento dei contributi in autoliquidazione della prima rata del Modello 5/2019 dovuti alla Cassa Forense. La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

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Circolare n.15

PROROGA SCADENZA TASSE PER CHI E’ SOGGETTO AGLI ISA Il DL 34/2019 ha previsto lo slittamento dei versamenti delle imposte (e diritto camerale) dal 1° luglio al 30 SETTEMBRE 2019 senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda unicamente i titolari di partita Iva soggetti agli ISA (compresi i soci di società di persone). Si attendono ancora disposizioni precise circa il nuovo calendario per chi vorrà rateizzare gli importi dovuti.

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Circolare n.14

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 31 maggio 2019 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 1° trimestre 2019. Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto prima il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno). Ricordiamo le altre scadenze: 16 settembre 2019 per il 2° trimestre 2 dicembre 2019 per il 3° trimestre 28 febbraio 2020 per il 4° trimestre INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019 Dal 1.07.2019 i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico (in alternativa, possono utilizzare un server telematico) al fine di procedere all’invio degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Dal 1.01.2020 l’obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d’affari. Le categorie interessate sono essenzialmente commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani. Scontrino cartaceo e ricevuta fiscale vanno in pensione, sostituiti dallo scontrino digitale. Al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Dobbiamo ricordare che per i soggetti interessati resta fermo l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente: ovviamente, la fattura non potrà che essere in formato elettronico. Ma ciò che più preoccupa è l’impatto che potrà avere nell’organizzazione degli esercenti, i quali dovranno far fronte all’adeguamento dei vecchi registratori di cassa o alla loro sostituzione. Gli esclusi Molte le categorie escluse per il 2020 dal processo di digitalizzazione, tra le quali quelle già “monitorate dallo Stato” come i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dei Monopoli di Stato. Esclusione prevista anche nei confronti dei produttori agricoli, dei giornalai, degli operatori del settore scommesse e new slot e per i ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. All’inizio probabilmente saranno esonerate anche alcune zone d’Italia, da individuare con decreto del Ministero dell’Economia, per oggettive problematiche di copertura di rete. Sono previste agevolazioni fiscali per gli operatori, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Condizione richiesta per avere diritto al credito, è l’effettuazione del pagamento con modalità tracciabile della spesa per l’acquisto o l’adattamento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. Il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate è il 6899. Il credito utilizzato dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo alla fruizione e fino a completo utilizzo del credito stesso. Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa e se il comportamento persiste per un quinquennio, si potrà rischiare addirittura la sospensione dell’attività. PASSAGGIO DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA Gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA hanno soppiantato gli studi di settore, al fine di consentire al contribuente di determinare il proprio indice di affidabilità fiscale in una scala compresa tra 1 e 10: un elevato indice di affidabilità consente al contribuente di fruire di particolari agevolazioni fiscali. Le funzioni degli ISA non si discostano di molto da quelle dei precedenti studi di settore, ossia sono volti a determinare, tramite l’elaborazione dei dati contabili ed extracontabili forniti dal contribuente, degli indici di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale del singolo contribuente. In funzione del risultato conseguito dalla singola elaborazione rispetto al risultato atteso per lo specifico settore di attività, il contribuente riceve l’assegnazione di un punteggio di affidabilità fiscale, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 10. Al contribuente che consegue un basso indice di affidabilità è consentita la possibilità di incrementare il risultato conseguito tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi rispetto a quelli risultanti dalle proprie scritture contabili, effettuando una sorta di “adeguamento” dei vecchi studi di settore. I maggiori ricavi indicati consentono di migliorare l’indice di affidabilità e, di conseguenza, fruire di varie agevolazioni premiali in funzione del valore conseguito. Tali maggiori componenti, tuttavia, concorrono anche alla determinazione delle base imponibile di imposte sui redditi, IRAP e del volume d’affari IVA. QUALI VANTAGGI ? Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’IVA, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018); esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020); esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno); anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72. In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5, è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, oltre alla determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato). Per i periodi d’imposta di applicazione degli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi (per esempio, un maggior volume IVA, con versamento dell’imposta da effettuare mediante F24 utilizzando il codice tributo 6494) finalizzati al miglioramento della proprio profilo di affidabilità, per accedere al regime premiale. Il provvedimento anche i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Nello specifico, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a

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Circolare n.13

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it, > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contribuzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2019. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna della documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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Circolare n.12

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE SU FATTURE ELETTRONICHE SCADENZA 23 APRILE 2019 A seguito della novità dell’introduzione della fattura elettronica obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2019 (ad eccezione di alcune casistiche particolari), l’imposta di bollo – dell’importo di 2 euro per ciascuna fattura e dovuta nei casi previsti dalla norma – deve essere assolta in modalità virtuale. È, pertanto, necessario che, nelle ipotesi in cui l’operazione debba assolvere, per le motivazioni normative previste (ad esempio, fattura esente IVA) l’imposta di bollo, se ne dia evidenza all’atto della predisposizione del file XML, tramite la compilazione dell’apposito campo previsto dal tracciato telematico stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757. Primo versamento entro il 23 aprile 2019 Il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Al fine di consentire il pagamento, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia. Alla data in cui scriviamo tale servizio NON E’ ANCORA ATTIVO. Da informazioni ricevute pare sia attivato dal 10 aprile 2019. Il versamento sarà effettuato tramite il modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario grazie ad una nuova funzione, che sarà anch’essa messa a disposizione nell’area riservata Agenzia delle Entrate del contribuente. Il primo adempimento dovrà essere effettuato entro il 23 aprile, poiché il 20 cade di sabato e domenica e lunedì sono due giorni festivi.

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Circolare n.11

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI ENTRO IL 18 MARZO 2019 Entro il 18.03.2019 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.   SOGGETTI INTERESSATI Società di capitali S.r.l. S.p.a. S.a.p.a. Altri soggetti obbligati Società di capitali in liquidazione ordinaria. Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. Società consortili Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. Soggetti esonerati Società cooperative. Società di mutua assicurazione. Consorzi che non hanno la forma di società consortile. Società di capitali dichiarate fallite Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall’art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato “senza spese”. Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa. Trasferimento della sede sociale Se la società, effettuato il versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è tenuta a effettuare un ulteriore versamento. IMPORTO Misura forfettaria Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2019 Fino a € 516.456,90 € 309,87 Oltre € 516.456,90 € 516,46 VERSAMENTO Mod. F24 – sezione Erario Codice tributo 7085 Entro il 18.03.2019 Periodo di riferimento 2019 Compensazione L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

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Circolare n.10

DIGITALIZZAZIONE IMPRESE: TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2019 Sono molte le agevolazioni per sostenere le imprese nel processo di digitalizzazione ed innovazione. Per gli investimenti 4.0 è possibile sfruttare l’iperammortamento, che le PMI possono cumulare con la Sabatini ter. C’è poi il bonus formazione 4.0 per accrescere ed adeguare le competenze del personale alle sfide del cambiamento digitale. Patent box e credito di imposta ricerca e sviluppo agevolano l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa. Completa il quadro delle misure il nuovo voucher per Innovation Manager introdotto dalla legge di Bilancio 2019. Nuovo assetto per l’iperammortamento Per gli investimenti in beni materiali 4.0, le imprese possono fruire dell’iperammortamento, che la legge di Bilancio 2019 ha confermato fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 per gli investimenti relativi al 2019 e al 31 dicembre 2019 per gli investimenti relativi al 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione del costo dell’investimento è pari a: 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro; 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; La legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche il superammortamento per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), confermando la maggiorazione nella misura del 40%. Sabatini ter Accanto all’iperammortamento, le PMI hanno a disposizione anche la Sabatini ter, che prevede la concessione di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di finanziamenti bancari o in leasing, erogati da banche/società di leasing aderenti alla misura, di importo compreso tra i 20.000 euro e 2 milioni (anche frazionato in più acquisti), destinati ad investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. L’ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati convenzionalmente su un finanziamento della durata di 5 anni, al seguente tasso d’interesse annuo: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento/pesatura rifiuti. Il contributo è maggiorato del 30% per i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti in tecnologie digitali “Industria 4.0”. Per le MPMI di settori diversi da agricoltura e pesca, l’investimento in attivi materiali o immateriali per il quale si richiede l’agevolazione può rientrare in una delle seguenti tipologie: installazione di un nuovo stabilimento; ampliamento di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; acquisizione di attivi di uno stabilimento. In ogni caso, non possono essere ammesse all’agevolazione le spese relative a terreni e fabbricati, a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. Bonus formazione 4.0 Per accrescere ed adeguare le competenze del personale alle sfide del cambiamento digitale, le imprese possono contare sul bonus formazione 4.0, prorogato dalla legge di Bilancio Copyright©- Riproduzione riservata 2019, che ha introdotto anche aliquote differenziate a seconda della dimensione aziendale. Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese, del 40% delle spese ammissibili, per quelle medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di: 300.000 euro per le piccole e medie imprese; 200.000 euro per le grandi imprese. Patent box e credito di imposta ricerca e sviluppo Il patent box è un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di asset intangibili, mentre il credito d’imposta ricerca e sviluppo agevola le spese sostenute per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La disciplina del bonus R&S è stata oggetto di modifica da parte della legge di Bilancio 2019. Le novità hanno riguardato, in particolare, la misura dell’agevolazione, le modalità di calcolo del beneficio spettante, le spese ammissibili, l’importo massimo del credito che potrà essere fruito da ciascuna impresa e gli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta. Voucher innovation manager Per gestire la complessità organizzativa e produttiva che impone il processo di digitalizzazione, le micro, piccole e medie imprese possono contare sul nuovo regime di aiuto introdotto dalla legge di Bilancio 2019 che agevola l’inserimento in azienda di Innovation Manager. Il nuovo strumento, in particolare, mette a disposizione delle PMI (singole e in rete) contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Per le micro e piccole imprese, il contributo sarà riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo annuo di 40.000 euro. Per le medie imprese, invece, il contributo sarà pari al 30% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta, con un tetto annuo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete, il contributo sarà concesso (all’intera rete) nella misura del 50% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta ed entro il limite massimo annuo di 80.000 euro.

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Circolare n.9

INVIO ESTEROMETRO PROROGATO AL 30 APRILE 2019 E’ già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (esterometro) riferita ai documenti emessi e ricevuti nel gennaio 2019. Nel decreto si fa riferimento alle comunicazioni di gennaio e febbraio: pertanto, queste due scadenze (fissate originariamente al 28 febbraio e 31 marzo) slittano entrambe al 30 aprile e si sommano a quella già fissata per tale data relativa ai dati del mese di marzo. Leggendo il decreto, però, non è chiaro se il 30 aprile si potrà inviare un’unica comunicazione cumulativa dell’intero trimestre o tre distinte comunicazioni ciascuna relativa ai primi tre mesi. ABOLITO NEL 2019 SPESOMETRO MEDICI DI BASE L’agenzia delle entrate ribadisce che con l’introduzione della fattura elettronica, lo spesometro viene abolito: anche i medici non sono tenuti a inviare i dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018. ESSERE PRONTI ALL’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto. Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo. Viene previsto un modesto ristoro per l’adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un massimo di 50 euro. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successivaal mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti. Dal 1.01.2020, con l’obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi, anche i soggetti che effettuano operazioni al minuto possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento qualora garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, ad eccezione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro.

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Circolare n.8

ASSISTENZA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA Gentili Clienti, con la presente Vi informiamo che il periodo di apprendistato ed assistenza per la fatturazione elettronica termina col mese di febbraio. Pertanto, a partire dal mese di marzo le telefonate e gli appuntamenti di assistenza all’utilizzo del programma FATTURE GO saranno da concordare.

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Circolare n.7

INTERVENTI EDILIZI E RIPARMIO ENERGETICO: COMUNICAZIONE ENEA ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2019 Come già anticipato nella nostra circolare n. 18 del 03/12/2018, a decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. L’ENEA ha comunicato la proroga al 21 febbraio 2019 per presentare la comunicazione attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it RIAMMESSO ALLA ROTTAMAZIONE CHI NON HA VERSATO ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018 Il contribuente che – avendo aderito alla rottamazione 2018 ed essendo inadempiente con le prime rate – non ha versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018 ha un’altra chance per non perdere i benefici della definizione agevolata. Per cogliere questa nuova occasione dovrà versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un massimo di 10 rate consecutive. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Semplificazioni 2019, che interviene anche con alcune modifiche sul saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà. Il punto di partenza è l’art. 3, comma 21, D.L. n. 119/2018: in sintesi, è stata prevista la possibilità – per i debitori che hanno aderito alla rottamazione bis e che hanno effettuato, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire di una nuova e più vantaggiosa rateazione delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Pertanto, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile 2019, è stato loro concesso un maggior termine per chiudere i conti con il Fisco. Per fruire della disposizione, i soggetti interessati non devono effettuare alcun adempimento: ci pensa l’agente della riscossione a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate. Le scadenze delle rate vengono così fissate: la prima il 31 luglio 2019; la seconda il 30 novembre 2019; le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione. Resta da capire quale sarà il tasso di interesse che verrà applicato sulla nuova rateazione sarà quello più favorevole dello 0,3% o quello del 2% previsto per la rottamazione ter. Novità sul saldo e stralcio Un’altra novità interessa il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche: si tratta dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 184 a 199, legge n. 145/2018). Per costoro è previsto che se non ci sono i requisiti per accedere all’agevolazione, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili in base alla disciplina sulla rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione. Ora, innanzitutto, si fa riferimento solo alle persone fisiche, la prima rata, del 30% rimane al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% va pagato in rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in più viene stabilito che – limitatamente ai debiti per i carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento delle pendenze, entro il 7 dicembre 2018 – l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (sempre con gli interessi al tasso del 2% annuo).

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