ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.10

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI POS Dal 1° luglio 2020 gli esercenti e professionisti (che non hanno avuto nel 2019 ricavi o compensi supe-riori a € 400.000) che accettano pagamenti tracciati dal consumatore finale avranno diritto al BONUS POS. Esso consiste in un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite POS (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, altri strumenti tracciabili). Gli esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni affet-tuate e le informazioni sulle commissioni addebitate. Entro il 20 del mese successivo, nella casella PEC o nell’online banking, vedranno esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al pe-riodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. L’agevolazione è già utilizzabile per le commissioni pagate nei mesi di luglio e agosto. In F24 indicare il codice tributo 6919, mese e anno di riferimento. DAL 1° OTTOBRE IL PIN INPS LASCIA IL PASSO ALLO SPID A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Fase transitoria: prima del passaggio obbligatorio da PIN a SPID è prevista una fase transitoria che inizierà appunto il 1° ottobre 2020 nella quale il PIN attuale sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla sca-denza, fino al termine di questo periodo di transizione. La data di cessazione definitiva del PIN deve essere ancora stabilita. Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi a enti certificatori autorizzati, definiti “Identity Provider” come: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte o Tim. Altrimenti è possibile rivolgersi anche a Poste Italiane.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 10 del 23.09.2020]
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Circolare n.8

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it, > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contri-buzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2020 Attendiamo comunicazione ufficiale nel prossimo Decreto per proroga al 30 giugno 2020. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna del-la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 8 del 04.05.2020]
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Circolare n.7

DECRETO CURA ITALIA: sospensione versamenti e adempimenti Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente disposizioni legate all’emergenza Coronavirus. Il decreto ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato. L’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per – le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali edei premi per l’assicurazione obbligatoria. Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in at-to, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a ulteriori categorie di soggetti, quali: associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a de- correre dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale reginale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 7 del 19.03.2020]
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Circolare n.6

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI Entro il prossimo 16 marzo 2020 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa an- nuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2020. Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale al 1° gennaio 2020, ed ammonta a: € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; € 516,46 se il capitale sociale è superiore a 516.456,90 euro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno 2020. L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires e Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versa- mento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle en- trate (Entratel/Fisconline).

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Circolare n.5

CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ DI STUDIO Gentilissimi Clienti, con riferimento alle ultime ordinanze emesse dalle Istituzioni Pubbliche e per contribuire al conteni- mento della diffusione del Covid-19 si comunica che lo Studio rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dello Studio quindi prosegue rimanendo a Vostra disposizione via telefono o mail. Sospendiamo tutti gli appuntamenti fino a quando la situazione sarà più serena per tutti; sostituiamo quindi gli appuntamenti fisici con Skype (da concordare) oppure con appuntamenti telefonici. La consegna della vostra contabilità o di altra documentazione potrà avvenire tramite vostra conse- gna diretta in ufficio. In questo caso vi dovremo però chiedere di lasciarla in un apposito contenitore che lasceremo visibile ante ingresso studio. Le scadenze fiscali e gli adempimenti contabili/amministrativi verranno da noi regolarmente svolti,eventuali posticipazioni delle scadenze che l’Agenzia delle Entrate dovesse decidere vi verranno co- municate tempestivamente. Cordiali saluti STUDIO CON.TEC SRL

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 5 del 09.03.2020]
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Circolare n.3

LA DETRAZIONE DELL’IVA SULLE FATTURE “A CAVALLO D’ANNO” Ricordiamo con esempi pratici le regole per la detrazione dell’IVA relativamente alle fatture a “cavallo d’anno”, stante le norme dettate dall’art. 1, DPR 100/1998 così come modificato dal D.L. 119/2018. Esempio 1) Data fattura: 27/12/2019 Data ricezione Sdi: 30/12/2019 Annotazione registro Iva acquisti:  31/12/2019. La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2019. Esempio 2) Data fattura: 30/12/2019 Data ricezione Sdi: 31/12/2019 Annotazione registro Iva acquisti:  07/01/2020 Poiché la fattura è stata ricevuta ma non registrata nel mese di dicembre 2019, la detrazione dell’Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020: sarà invece possibile registrare la fattura nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019 da presentare entro il 30 aprile 2020. Esempio 3) Data fattura: 30/12/2019 Data ricezione Sdi: 07/01/2020 Annotazione registro Iva acquisti:  07/01/2020 La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2020.

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Circolare n.2

DETRAZIONI IRPEF: DAL 2020 VALIDE SOLO SE PAGAMENTO TRACCIATO Come già riportato nella nostra Circolare n. 1 per poter detrarre le spese in dichiarazione occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.). Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti. Invitiamo quindi a conservare le ricevute di pagamento delle spese sostenute allegandole alle relative fatture. Così dovranno essere consegnate al nostro Studio per la prossima dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020. Elenco spese detraibili al 19%: spese sanitarie (tranne acquisto medicinali) spese veterinarie interessi per mutui premi assicurazione vita e infortuni erogazioni liberali spese per istruzione spese funebri spese per addetti all’assistenza personale spese per attività sportive per ragazzi spese per intermediazione immobiliare spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari riscatto di laurea spese asili nido abbonamenti servizi trasporto pubblico

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Circolare n.1

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020 Il 2020 si preannuncia ricco di novità in campo fiscale. Infatti, accanto a norme già note quali, ad esempio, l’obbligo di emissione e trasmissione dei corrispettivi con modalità telematiche per commercianti e artigiani – molte novità fiscali, con-tenute nella manovra 2020 entrano in vigore dal 1° gennaio. Dai nuovi bonus sotto forma di detrazioni, quale è il bonus facciate, o di crediti d’imposta, quale il pacchetto di “Impresa 4.0”, fino al debutto dei nuovi limiti per fruire del regime forfetario. In sintesi, dunque, si evidenziano le principali novità. NOVITA’ PER TUTTI I CONTRIBUENTI DETRAZIONI IRPEF Occorre fare attenzione alle nuove regole per poter detrarre le spese in dichiarazione. Infatti, occorre tener a mente che per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.). Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quel-le per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti. Rimanendo in tema detrazioni, da ricordare anche che, sempre dal 1° gennaio 2020, esse vengono rimodulate con alcuni limiti. In particolare, esse spettano: a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Anche in questo caso, sono previste eccezioni: infatti, tali limiti non valgono (e, quindi, la detrazione compete nell’intero importo) per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie. EDILIZI Viene prevista la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In particolare, viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristruttura-zione edilizia (indicati al comma 1 dell’art. 16-bis TUIR), per un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro. Prorogato fino alla fine del 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elet-trodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, l’agevolazione può essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gen-naio 2019. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Viene mantenuto in vigore per tutto il 2020 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Anche nel 2020 la detrazione sarà pari al: 1) 50% per: – l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; – l’acquisto e posa in opera di schermature solari; – la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 2) 65% per: – l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; – interventi di coibentazione dell’involucro opaco; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato; – sistemi di building automation; – collettori solari per produzione di acqua calda; – sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; – l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; – l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non potrà essere superiore a 100.000 euro e potrà essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. BONUS FACCIATE Viene istituito per il 2020 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese docu-mentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. SCONTO IN FATTURA Il meccanismo dello sconto introdotto con il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) viene limitato agli interventi di riqualifica-zione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro. DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro. DEDUCIBILITA’ IMU Deducibilità IMU Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal de-creto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%. Si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria,

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Circolare n.18

OBBLIGO POSSESSO DI FIRMA DIGITALE PER LEGALI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ E DITTE INDIVIDUALI ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO Questa comunicazione è rivolta a tutti coloro che hanno una posizione presso la Camera di Com-mercio, quindi ci rivolgiamo principalmente a tutti i legali rappresentanti delle società (Spa, Srl, Snc e Sas) e a tutti gli imprenditori individuali. Come è noto, attualmente i soggetti che devono presentare denunce, iscrizioni, depositi al Registro Im-prese e non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale, possono delegare un altro soggetto (es. commercialista / notaio) munito di firma digitale avvalendosi di una apposita “procura speciale” che deve essere sottoscritta in via autografa e accompagnata dalla scansione del documento di identità del delegante. Ora i tempi sono maturi per la completa telematizzazione delle procedure di firma. Pertanto, nell’ambito della riorganizzazione delle procedure di trasmissione delle pratiche telematiche, si informa che dal 2 dicembre 2019 l’Ufficio del Registro delle Imprese non accetterà più domande cui sia allegato il file con la delega di firma dell’intermediario, cioè la cosiddetta “procura speciale”. Dal  dicembre 2019 infatti i soggetti obbligati o legittimati alla presentazione di domande o atti da de-positare in camera di commercio (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) si dotino per tempo di un dispositivo di firma digitale. COME FARE PER OTTENERLO ? Per poter ricevere il dispositivo di firma digitale si può procedere in due modi: Recarsi di persona (non è ammessa delega) presso gli sportelli polifunzionali di qualsiasi sede della Camera di Commercio, muniti di un documento d’identità valido, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica, richiedendo il rilascio di un TOKEN. Il pagamento non può essere effettuato in contanti, ma solo tramite bancomat, carte di credito (no American Express), carte di debito, smartphone, bonifi-co da effettuarsi almeno 3 giorni lavorativi prima del ritiro, su IBAN IT56Q0569601600000060000X87, presentando alla richiesta l’attestazione di pagamento. A partire dal 2 dicembre 2019, secondo le ultime informazioni che abbiamo ricevuto dalla Camera di Commercio, anche noi saremo abilitati per richiedere il dispositivo di firma digitale (TOKEN) per conto dei nostri clienti, facendoVi sottoscrivere modulistica precompilata. Resta inteso che qualora vogliate usufruire di questo nostro servizio, ma avete in previsione di dover depositare pratiche camerali o fare atti presso notai che richiedono un deposito in camera di commercio nei primi giorni di dicembre 2019, Vi consigliamo di dotarvi per tempo andando a richiedere il Token direttamente allo sportello della camera.

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Circolare n.17

PAGAMENTI TRACCIATI: RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO Il contribuente (impresa e professionista) in grado di assicurare all’Agenzia delle Entrate la massima tracciabilità di tutte le operazioni può beneficiare di un regime premiale che comporta la riduzione dei termini di accertamento di due anni. In questa ipotesi il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, risulterebbe essere il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per godere di questo beneficio è necessario garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a € 500,00 e richiede l’emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico (i forfetari dovranno quindi anche loro emettere ugualmente fattura elettronica). L’effettuazione anche di un solo pagamento oltre il limite determina la decadenza dai benefici fiscali. Per quanto riguarda i pagamenti frazionati, è necessario valutare se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. I verificatori dovranno valutare la singola operazione e, avendo riguardo alla tipologia di spesa, comprendere se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. Si consideri il caso in cui un professionista debba pagare una fattura relativa alla somministrazione di alimenti e bevande pari a 600 euro ed effettui due pagamenti in contanti, in giorni diversi, pari a 300 euro cadauno. In tale ipotesi è evidente la finalità del contribuente che ha “suddiviso” il pagamento in due tranches al solo fine di “eludere” il limite anzidetto. Viceversa, se il contribuente ha ricevuto una fattura di 900 euro, le cui condizioni di pagamento sono stabilite, rispettivamente, a 30, 60 e 90 giorni data fattura, è intuibile come il frazionamento del pagamento non rivesta finalità elusive. Il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell’ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500 euro il regime premiale sarà applicabile. Nel caso Vi troviate in queste condizioni siete pregati di contattarci urgentemente al fine di procedere ad effettuare l’opzione per aderire al regime premiale presente nel Modello Unico 2019 (redditi 2018).

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Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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