ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.8

Circolare n° 8 del 29/03/2022 AUTOFATTURE ELETTRONICHE A decorrere dal 01.07.2022, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, saranno da trasmettere in via telematica, mediante il Sistema di Interscambio (di seguito SDI), abolendo a tutti gli effetti la comunicazione tramite Esterometro. FATTURAZIONE ATTIVE La trasmissione al SDI, dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite, 15° giorno del mese successivo). FATTURAZIONE PASSIVE Per le operazioni passive, il cessionario/committente dovrà trasmettere al SDI il file XML predisposto per la comunicazione dei dati, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di: Ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti Ue; Consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue (si rammenta che le operazioni con bolletta doganale sono comunicate facoltativamente); Ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari di servizi; Di effettuazione per gli acquisti di servizi da extra-Ue (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi “generici” e pagamento del corrispettivo per quelli “specifici”), considerando che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l’emissione anticipata della fattura. Va però ricordato che le Entrate, in un’ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione (Circolare 16/E/2013). Essendo la normativa per la fatturazione passiva da soggetti non residenti in Italia più complessa, di seguito verranno suddivise le varie casistiche, da utilizzare ai fini di un corretto invio dei dati all’Agenzia delle Entrate. “TD17” – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI SERVIZI DELL’ESTERO Il Cedente/Prestatore (di seguito C/P) emette una fattura per prestazione di servizi al Cessionario/Committente (di seguito C/C), residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando il solo imponibile. L’operazione, non essendo soggetta per l’operatore estero, sarà imponibile in Italia, e l’imposta verrà assolta dal committente stesso. Il C/C, ai sensi dell’Art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, per integrare l’imposta e farla confluire nella propria Liquidazione Iva, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari), ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17. “TD18” – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI Il C/P residente in altro paese UE, emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel suo Paese di residenza, mentre, essendo imponibile in Italia, l’imposta dovrà essere assolta dal cessionario. Il C/C ai sensi dell’Art. 46 del D.L. n. 331 del 1993, deve procedere ad integrare il documento ricevuto, per indicare l’imposta che dovrà poi confluire nella propria Liquidazione Iva, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18. “TD19” – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX. ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista da lato dell’emittente, è non soggetta, mentre essendo imponibile in Italia, l’imposta viene assolta dal cessionario. Il C/C, ai sensi dell’Art. 17, secondo comma del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, per indicare l’imposta dovuta, che dovrà poi confluire nella propria Liquidazione Iva, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P comunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario), indicando anche gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19. REGIME SANZIONATORIO L’omessa o errata trasmissione dei dati al SDI comporterà l’irrogazione di una sanzione: FISSA di € 2,00 per ciascuna fattura – entro il limite massimo di € 400,00 mensili; RIDOTTA ALLA META’ pari ad € 1,00 – entro il limite di € 200,00, se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. A fronte di questi nuovi adempimenti è opportuno che i clienti per i quali lo Studio predispone la contabilità consegnino la documentazione necessaria (Fatture Passive) entro il 5 del mese successivo, al fine di poter provvedere con l’invio telematico entro il 15° giorno successivo dalla data di effettuazione dell’operazione. Per i clienti che predispongono la contabilità direttamente in azienda, consigliamo di contattare al più presto la software house, al fine di adeguare il programma al nuovo adempimento.    

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Circolare n.7

Circolare n°7 del 01/03/2022 TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI Entro il prossimo 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2022. Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le S.p.A., le s.r.l. L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale al 1°gennaio 2022, ed ammonta a: € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; € 516,46 se il capitale sociale è superiore a 516.456,90 euro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali “, indicando, oltre all’importo, l’anno 2022. L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires e Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

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Circolare n.6

Circolare n° 6 del 23/02/2022 LE NOVITÀ DI FEIO IN PILLOLE MINISTERO DEL LAVORO – NUOVA COMUNICAZIONE SINTETICA D’URGENZA Il DM 4.1.2022 è intervenuto in materia di comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, modificando le modalità di invio della comunicazione sintetica d’urgenza (modello “Unificato Urg”) di cui all’art. 4 co. 6 del DM 30.10.2007. In pratica, nell’ipotesi in cui il mancato funzionamento del sistema informatico non consenta l’ordinario invio dei moduli “Unificato Lav” per l’assunzione del lavoratore nei termini previsti per legge, il datore di lavoro interessato potrà effettuare una comunicazione sintetica d’urgenza inviando il modulo “Unificato Urg” mediante nuove modalità telematiche in linea con le specifiche tecniche dettate dal Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 7.3.2005 n. 82). Tal intervento normativo si è reso necessario in quanto il “fax service” del Ministero del Lavoro, previsto nella formulazione previgente dell’art. 4 co. 6 del DM 30.10.2007, non consentiva più l’accesso tramite SPID. Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo. INL – COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI Con la nota 11.1.2022 n. 29, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni per dare attuazione al nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’attività lavorativa degli autonomi occasionali, introdotto dal DL 146/2021 nell’ambito del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2008). Dopo aver chiarito l’ambito di applicazione soggettivo di tale adempimento (che si applica ai committenti che operano in qualità di imprenditori), la nota chiarisce che:  nell’attesa dell’aggiornamento degli applicativi, la comunicazione ex art. 15 co. 3 del DLgs. 81/2015 dovrà essere inviata all’ITL a mezzo email ordinaria, non certificata;  l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021) o, se avviati prima, ancora in corso all’11.1.2022. Per i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022 e per i rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18.1.2022 compreso; se l’opera o il servizio non è compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. INPS – TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO OPZIONE DONNA Con il messaggio 13.1.2022 n. 169, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle novità apportate dall’art. 1 co. 94 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” regolato dall’art. 16 del DL 4/2019. In particolare, la misura indicata nella legge di bilancio 2022 estende la possibilità di accedere al trattamento in questione alle lavoratrici che hanno perfezionato entro il 31.12.2021 i requisiti previsti dalla normativa, vale dire un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, o di 59 anni, se lavoratrici autonome. Sul punto, l’INPS ricorda che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del DL 78/2010. Inoltre, si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. INPS – INDENNITÀ ALAS PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO L’INPS, con la circ. 14.1.2022 n. 8, ha fornito le istruzioni in merito all’indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’art. 66 co. 7 ss. del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), prevista per gli eventi di cessazione del rapporto intervenuti dal 1.1.2022. L’Istituto precisa che sono destinatari della prestazione ALAS: i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli ex art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97; nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi ex art. 2 co. 1 lett. a), e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’art. 3 co. 1 punto 23- bis) del DLgs. Capo provvisorio dello Stato n. 708/47. Per fruire dell’indennità, i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato nel sito Internet dell’INPS. INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG COVID-19 L’INPS, con il messaggio 14.1.2022 n. 197, è intervenuto in merito all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fruibile – in via alternativa – dai datori di lavoro non agricoli del settore privato che decidono di non ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio. In via preliminare, l’Istituto previdenziale osserva che l’efficacia di tale disposizione era subordinata ad apposita autorizzazione europea, rilasciata il giorno 8.12.2021, data in cui numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale COVID-19 disciplinate dalla L. 178/2020. Nel merito, l’INPS chiarisce che i predetti datori di lavoro possono ugualmente accedere all’esonero in questione, previa rinuncia a una quota di esonero previsto dal DL 137/2020, con conseguente restituzione della medesima. Operativamente, l’Istituto rende noto che, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nuovo codice causale “L906”, mentre per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, occorrerà utilizzare il nuovo codice causale “M904”. MINISTERO DEL LAVORO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2022 È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2022 n. 13 il DM 23.12.2021, che definisce le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 4 del DL 317/87, applicabili ai lavoratori italiani operanti all’estero per Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini: della determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime previsto dall’art. 51 co. 8-bis del TUIR, per coloro che prestano la loro

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Circolare n. 5

Circolare n° 5 del 01/02/2022 LE NOVITÀ DI GENNAIO IN PILLOLE INPS – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2021 Con la circ. 7.12.2021 n. 181, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva prevista in favore delle imprese edili dall’art. 29 del DL 244/95, confermata, anche per l’anno 2021, nella misura dell’11,50% (DM 30.9.2021). Il beneficio: consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e in favore dei soli operai occupati per 40 ore a settimana (esclusi gli operai part time e specifiche contribuzioni); deve essere richiesto tramite apposita istanza telematica entro il 15.3.2022 (modulo “Rid-Edil”); potrà essere fruito, fino al mese di competenza febbraio 2022, tramite flusso UniEmens, secondo le modalità individuate nella circolare in commento e distinte secondo se si tratta del beneficio corrente o del recupero di arretrati. INAIL – COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 Con la nota 7.12.2021, l’INAIL è intervenuto in merito all’autoliquidazione 2021/2022 fornendo indicazioni su specifici servizi on line. In particolare, l’Istituto assicuratore ha reso noto che: “Comunicazione delle Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2021/2022 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 9.12.2021; “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 6.12.2021; “Visualizza elementi di calcolo” (dedicato alle posizioni assicurative navigazione) è disponibile dal 22.12.2021. In merito all’autoliquidazione delle ditte cessate, nella nota in questione è stato precisato che: per le ditte cessate nel periodo tra l’1.1.2021 e il 30.4.2021, che non hanno potuto utilizzare il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, le basi di calcolo sono rese disponibili negli appositi servizi on line dell’autoliquidazione 2021-2022 dei premi e dei contributi associativi; per le ditte cessate a partire dall’1.5.2021, che hanno potuto utilizzare la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non sono disponibili le basi di calcolo (saranno disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi). INPS – ERRATA APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO L’INPS, con il messaggio 10.12.2021 n. 4412, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2 co. 18 della L. 335/95. Sul punto, si ricorda che il predetto massimale costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori all’1.1.96 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo. Sul punto, l’INPS chiarisce che per quanto concerne i contributi non versati per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1996 che non hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo, il regime sanzionatorio da applicare è quello di omessa contribuzione disciplinato dall’art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000. Per l’Istituto, infatti, non risulta ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate, poiché le modalità di compilazione del flusso UniEmens impongono di denunciare, in apposita evidenza, il valore dell’imponibile soggetto al limite del massimale rispetto a quello eccedente il massimale stesso. INPS – NOVITÀ DEL DL “FISCO-LAVORO” IN MATERIA DI CIG L’INPS, con la circ. 10.12.2021 n. 183, ha illustrato le novità introdotte dall’art. 11 del DL 146/2021 (DL “fiscolavoro”), con cui si riconosce la concessione, con riferimento al periodo compreso tra l’1.10.2021 e il 31.12.2021, di ulteriori trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede la possibilità, in caso di sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fruire delle prestazioni di: assegno ordinario e CIG in deroga per i datori di lavoro di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), per una durata massima di 13 settimane; CIGO per i datori di lavoro del settore tessile e dell’abbigliamento di cui all’art. 50-bis co. 2 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), per una durata massima di 9 settimane. Tra le varie, l’INPS evidenzia che per quanto riguarda l’accesso all’assegno ordinario e alla CIG in deroga, la norma in parola richiede che ai datori di lavoro interessati siano state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021, mentre per i datori di lavoro del settore tessile e abbigliamento che richiedono la CIGO COVID-19, la norma in commento non richiede l’integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui all’art. 50-bis co. 2 del DL 73/2021 INPS – CONGEDI PARENTALI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Con la circ. 10.12.2021 n. 182, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seguito dell’introduzione dell’art. 59-bis del D.lgs. 151/2001 ad opera dell’art. 66 co. 6 del DL 73/2021. La norma riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il diritto alle misure previste dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, differenti secondo la natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo). Con l’occasione, l’INPS riepiloga le tutele che sono applicabili ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato (ad esempio, il divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto) e autonomo. Vengono inoltre definite le istruzioni relative alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ai fini dell’indennità di maternità/paternità, nonché alla decorrenza delle nuove disposizioni normative. INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Con il messaggio 13.12.2021 n. 4438, l’INPS ha differito dall’11.12.2021 al 16.12.2021 il termine di presentazione delle domande di accesso all’esonero contributivo previsto dall’art. 43 del DL 73/2021. L’esonero riguarda: i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo: i contributi previdenziali a carico dei suddetti datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già

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Circolare n. 4

Circolare n° 4 del 19/01/2022 LE NOVITÀ IN BUSTA PAGA NEL 2022 Modifica al sistema di tassazione delle persone fisiche: Dal 1° gennaio 2022 il numero delle aliquote viene ridotto a quattro mantenendo inalterati i soli livelli dell’aliquota minima (23%) e massima (43%). In base ai nuovi scaglioni viene ridotta di due punti percentuali l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27% al 25%) e di tre punti percentuali il terzo scaglione (dal 38% al 35%) il cui limite superiore scende da € 55.000,00 ad € 50.000,00. L’ultimo scaglione a cui si applica l’aliquota massima parte da € 50.000,00 comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da € 50.000,00 ad € 55.000,00 di cinque punti percentuali e su quelli tra € 55.000,00 ed € 75.000,00 di due punti percentuali. In sintesi vengono ridotte le aliquote legali che si applicano tra € 15.000,00 ed € 50.000,00 mentre vengono aumentate quelle tra € 50.000,00 ed € 75.000,00 Trattamento integrativo redditi lavoro dipendente: L’art. 2, comma 3, della legge n. 234/2021, prevede una riduzione da € 28.000,00 ad € 15.000,00 la soglia di reddito sopra la quale esso non spetta. Tuttavia, in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni, è prevista l’attribuzione del trattamento integrativo per redditi che non superano € 28.000,00. Fondamentalmente se il reddito è compreso tra € 15.000,00 ed € 28.000,00, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (esempio carichi di famiglia, lavoro dipendente, ecc..) è di ammontare superiore all’ imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad € 1.200,00. Esonero contributi previdenziali dei dipendenti per il 2022: L’art. 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali    I.V.S.  a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ad esclusione del lavoro domestico. Il periodo dell’esonero è espressamente circoscritto all’anno 2022. La quota di imponibile contributivo a cui si applicare l’esonero parziale ammonta ad un massimo di € 34.996 (€ 2692,00 per 13 mensilità). L’esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Assegno unico universale per i figli: L’assegno unico entrerà in vigore il 1° marzo del 2022. Esso viene riconosciuto: Per ogni figlio minorenne (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza); Per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento di anni 21 per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: Frequenti un corso di formazione scolastica, professionale, o un corso di laurea; Svolga un tirocinio o altra attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000,00 annui; Sia disoccupato e cin cerca di lavoro per i servizi pubblici dell’impiego; Svolga servizio civile; Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; L’importo dell’assegno di compone come di seguito: Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile di € 175 euro mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00) o di € 50,00 (ISEE pari o superiori ad € 40.000,00); Per ciascun figlio di età compresa tra i 18 anni ed i 21 anni è previsto un importo variabile di € 85,00 euro mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00) o di € 25,00 (ISEE pari o superiori ad € 40.000,00); Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85° 15 euro mensili; Per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza, € 95,00 mensili in caso di disabilità grave ed € 85,00 mensili in caso di disabilità media; Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo di € 85,00 (ISEE pari ad € 15.000,00) che scende fono ad € 25,00 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore ad € 40.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari ad 30,00 mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000,00. Infine, a decorrere dal 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad € 100,00 mensili a nucleo. La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps tramite pin personale o intermediari abilitati. La modifica della composizione del nucleo familiare (nuova nascita) deve essere comunicata entro 120 gg dalla nascita del nuovo figlio. L’erogazione della prestazione economica avviene da parte dell’Inps mediante accredito su Iban.  

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Circolare n. 3

Circolare n°3 del 14/01/2022 LEGGE FINANZIARIA 2022: LE PRINCIPALI NOVITÁ REVISIONE DELL’IRPEF La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF. Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%). Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). ABOLIZIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE L’INPS comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio portale istituzionale la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D. Lgs. n. 230/2021), per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura: per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo; per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. SUGAR TAX E PLASTIC TAX Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). DETASSAZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP Si proroga all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36). SOSPENSIONE AMMORTAMENTO Si estende – a specifiche condizioni – la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. NOVITÁ SUPERBONUS 110% In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%. In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata: fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il superbonus spetta per le spese sostenute. fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. BONUS FACCIATE Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39). PROROGA BONUS EDILIZI “MINORI” Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38): la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000; l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari; il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024; il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017). DETRAZIONE PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%: per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già

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Circolare n.2

Circolare n°2 del 14/01/2022 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto, a far data dal 21.12.2021, una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto, da parte del committente, di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. L’obbligo è scattato dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021, ossia dal 21 dicembre 2021. L’Ispettorato del lavoro si è espresso in merito con apposita nota n. 29 del 11 gennaio 2022, fornendo chiarimenti per il periodo transitorio dal 21.12.21 alla data odierna: L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale come da allegato alla nota 29 sopra individuata. Per l’ambito territoriale più di Vostro interesse segnaliamo:  ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it Trattandosi di mail ordinaria l’ispettorato potrò verificare presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione. COSA SCRIVERE NELLA COMUNICAZIONE La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi: i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA); i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF); a sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente); una sintetica descrizione dell’attività; l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico); la data di avvio delle prestazioni occasionali; l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere utile allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta. Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento purché antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. SANZIONE In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova. Inoltre si stabilisce che l’Ispettorato del Lavoro può adottare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero, qualora inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, siano assenti le condizioni richieste dalla normativa. FAQ Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti frequenti in materia. I chiarimenti forniti nascono da una mera interpretazione della legge e della nota emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base alle prime informazioni ad oggi disponibili e dovranno essere oggetto di continuo approfondimento in base ai chiarimenti che inevitabilmente arriveranno nelle prossime settimane: 1.È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione? Si ritiene di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale. 2. È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa? Si ritiene che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa e l’arco temporale entro il quale si considererà compiuta, tenendo ben presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico. 3. La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere? Sì, qualora la prestazione sia ancora da avviare. Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022. 4. Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento? No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa

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Circolare n.1

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO CHE COS’È L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’assegno è definito: unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. A CHI È RIVOLTO L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni: 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; 2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego. REQUISITI L’assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità. Devo essere quindi in possesso di Isee. L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa. COME FARE L’ISEE Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta. COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda. Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS sarà disponibile il link alla domanda. La domanda può essere sempre presentata: accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA? Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista: una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono

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Circolare n.12

DECRETO RISTORI QUATER SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE E’ prevista la sospensione dei termini per i versamenti che scadono nel mese di dicembre relativi a: ritenute e addizionali relativi al mese di novembre IVA mensile di novembre. La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni o interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili. La sospensione è applicabile unicamente: ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019; Indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che: esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse; operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse. VERSAMENTI DELL’ACCONTO IVA ANNUALE Una considerazione deve essere fatta in merito al versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020. Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che vi rientri anche l’acconto IVA. Se tale interpretazione, come si suppone venisse confermata, anche l’acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021. Resta salvo il requisito della diminuzione di fatturato pari al 33% come sopra identificata. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E’ prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020 per i soggetti sopra elencati. Resta fermo che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. PROROGA DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE  Il Decreto Ristori quater all’art. 4 interviene rinviando al 1 marzo 2021 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata. CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER AGENTI DI COMMERCIO Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto Ristori quater. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

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Circolare n.11

DECRETO RISTORI E RISTORI BIS Si ritorna a parlare di sospensioni e proroghe dei versamenti delle imposte a causa del dilagare dell’epidemia Coronavirus. Ma ora, rispetto a quanto accaduto in primavera allorquando le sospensioni sono state generalizzate, perché generalizzato è stato il lockdown, si assiste ad una situazione a macchia di leopardo, con sostanziali differenze sia in merito ai soggetti interessati sia alla collocazione territoriale degli stessi. SLITTAMENTO ACCONTO DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI ISA COMPRESI NELL’ALLEGATO 1 Riguarda l’acconto di novembre delle imposte dirette (Irpef, Ires, addizionali) e dell’IRAP. Spetta alle categorie economiche elencate nell’Allegato 1 localizzate nella zona rossa. Rientrano anche i forfettari, i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Verificate queste condizioni, il versamento del secondo acconto dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o corrispettivi. SLITTAMENTO ACCONTO DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI ISA CON CALO DI FATTURATO Resta in vigore la norma, contenuta nel Decreto Agosto (art. 98, DL n. 104/2020) in base alla quale, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP senza alcuna maggiorazione. SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE E’ prevista la sospensione dei termini per i versamenti che scadono nel mese di novembre relativi a: Ritenute e addizionali relativi al mese di ottobre IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni o interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili. La sospensione non vale per tutti i contribuenti, ma solo ai soggetti che: esercitano le attività sospese di cui Allegato 1; esercitano attività di ristorazione che hanno localizzazione nelle zone rosso o arancione. operano nei settori economici compresi nell’allegato 2 oppure attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator localizzate nella zona rossa. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (tranne Inail) per i datori di lavoro privati compresi nell’Allegato 1 o con unità produttive o operative localizzate nella zona rossa comprese nell’Allegato 2. I pagamenti sospesi devono essere effettuati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o versamento prima delle 4 rate mensili. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E’ riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle comprese nell’Allegato 2. Spetta se il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto dal Decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI Il Decreto Ristori ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i soli soggetti operanti nei settori compresi nell’Allegato 1. A differenza del Decreto Rilancio il credito non è più subordinato al conseguimento di ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ma soltanto alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto agli stessi del 2019. Da ultimo, il Decreto Ristori bis ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del bonus ammettendo anche le imprese comprese nell’Allegato 2, quelle che svolgono attività di agenzia di viaggio e tour operator localizzate nella zona rossa. Codice tributo 6920. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU E’ prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività comprese nell’Allegato 2 localizzate nella zona rossa. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI PER ORA SENZA PROROGHE Niente proroga per il versamento dei contributi fissi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti. La scadenza del 16 novembre 2020 è quindi per ora confermata. Il Decreto Ristori bis parla esclusivamente dei “datori di lavoro” lasciando intendere che il rinvio a marzo 2021 riguardi i versamenti contributivi dovuti in favore dei lavoratori. Manca uno specifico richiamo alla scadenza dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti.

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