ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

CALENDARIO FISCALE 2025

Gentili Clienti, Vi invitiamo a prendere visione del calendario fiscale che alleghiamo alla presente comunicazione. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, siamo a vostra disposizione. Cordiali saluti, STUDIO CON.TEC SRL

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Circolare n° 1 del 08.01.2025

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31.12.2024 suppl. ordinario n. 43/L Nella seduta del 28 dicembre 2024, con 112 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel suppl. ordinario n. 43/L della GU n. 305 del 31.12.2024 ed è diventata Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, salvo quanto diversamente previsto. La manovra introduce numerose novità fiscali, in materia di lavori e di investimenti, che verranno riepilogate sinteticamente nella presente Circolare. Con la presente, cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo. STUDIO CON.TEC SRL  

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato n° 136 del 27 novembre 2024

Gentile Cliente, In allegato si trasmette il comunicato n. 136 del 27 novembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo al rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o necessità. Cordiali saluti

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Circolare n°2 del 14.03.2024

730: QUALI SONO LE NOVITÁ DEL MODELLO 2024 Avvicinandosi il consueto appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi, elenchiamo di seguito le principali novità introdotte nel Modello 730/2024: Eliminazione delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, della maggiorazione riconosciuta per i figli minori di 3 anni e/o con disabilità e della maggiorazione per famiglie numerose con più di 3 figli a carico; Introduzione della tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato; Introduzione di un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; Da quest’anno è possibile utilizzare il Modello 7360 anche per dichiarare alcune fattispecie di redditi per le quali in precedenza era necessario presentare il Modello REDDITI PF che sono: Dichiarare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni; Dichiarare redditi di capitale di fonte estera assoggettati ad imposta sostitutiva; Assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE ecc…) Ripristino della detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B; SUPERBONUS: ridefinizione della misura di detrazione da 110% con abbassamento al 90%; BONUS MOBILI: per l’anno 2023 il limite di spesa massimo per la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è di 8.000€; Ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato nella forma di collaborazione coordinata e continuativa; Innalzamento della detrazione applicabile al Comparto sicurezza per l’anno d’imposta 2023 a 571€; Ricordiamo altresì che per l’anno di imposta 2023 sono state prorogate le seguenti agevolazioni: Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio; Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Ci è gradita l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

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Circolare n°1 del 16.01.2024

LE NOVITÁ FISCALI DEL 2024 Modifica scaglioni Irpef In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote: 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro; 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Ritenute su bonifici e provvigioni Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. IVIE e IVAFE A partire dal 1° gennaio 2024: – l’aliquota ordinaria dell’IVIE passerà dall’attuale 0,76 all’1,06 per cento; – l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Rifinanziamento della nuova Sabatini Il comma 256 invece rifinanzia con 100 milioni di euro per l’anno 2024 la nuova Sabatini. Nessuna modifica è apportata alla disciplina dell’agevolazione. In estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. Superbonus al 70% per le spese sostenute dal 2024 Il 2024 ha portato a un netto ridimensionamento del superbonus. Con la legge di Bilancio, infatti, non è arrivata la tanto attesa proroga delle aliquote al 110% e al 90%. Dal 1° gennaio 2024, quindi, ha preso ufficialmente il via il nuovo impianto del superbonus, che prevede un ambito di applicazione soggettivo molto ristretto e una riduzione significativa della percentuale di detrazione. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% ed esclusivamente ai seguenti soggetti: – condomini; – persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari; – Onlus; – Associazioni di volontariato; – Associazioni di promozione sociale.   Si sottolinea che il superbonus continuerà anche nel 2025, ma con un’ulteriore diminuzione dell’aliquota, che passerà al 65%. Superbonus al 70% anche per gli interventi “trainati” Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, la stessa aliquota del 70% spetta, per le spese sostenute nel 2024, anche per gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. Al riguardo, si ricorda che, secondo quando previsto dalla norma, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus. Dal decreto “Salva spese” sanatoria per chi non riuscirà a terminare i lavori Un’importante novità per i cantieri in corso che beneficiano del superbonus 110% o 90% è arrivata con il decreto “Salva spese” (D.L. n. 212/2023), entrato in vigore il 30 dicembre 2023. Con il nuovo intervento normativo si introduce una “sanatoria” per chi non riuscirà a terminare i lavori. Bonus abbattimento barriere architettoniche a perimetro ristretto Nel 2024 si potrà fruire ancora del bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, che resterà in vigore fino alla fine del 2025. Dal 2024 nuove condizioni per fruire del bonus mobili Il nuovo anno ha portato anche nuove condizioni per fruire del bonus mobili, la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. In primo lugo, nel 2024 il bonus spetta a chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal           1° gennaio 2023. Inoltre, per gli acquisti effettuati nel 2024, l’importo complessivo massimo di spesa detraibile è pari a 5.000 euro (contro gli 8.000 euro del 2023). Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2023, ovvero siano iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024, il limite di spesa (pari a 5.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2023.  Quali sono gli ulteriori bonus edilizi disponibili Per tutto il 2024 sono disponibili tutti gli altri bonus edilizi “minori”, che, secondo l’attuale disciplina, scadranno alla fine dell’anno. Pertanto, nel 2024 continua ad essere fruibile la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro. Dal 2025, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare. Per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti, fino al 31 dicembre 2024, è applicabile l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%. Credito d’imposta beni immateriali 4.0 Il credito di imposta beni immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016), dunque, nel 2024 ha subito la riduzione di 5 punti percentuali dell’aliquota agevolativa. Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 (non prenotati nel 2023) fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024), il credito di imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 1058-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. Credito d’imposta beni materiali 4.0 Per il credito di imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016), invece, nel 2024 le aliquote agevolative restano le medesime del 2023. Ai sensi del comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1°

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Circolare n°3

Legnano, lì 01/03/2023 Circolare n°3 del 01/03/2023  Riepilogo di febbraio delle novità relative alle paghe   METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi Assistenza sanitaria Per tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2018 sono attivate prestazioni sanitarie integrative, salvo rinuncia scritta, a EBM Salute. Sono destinatari i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione. La contribuzione a carico azienda è pari ad € 60 annui (12 quote mensili da € 5), elevata a € 96 annui (12 quote mensili da € 8) dal 1° gennaio 2022, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016 (**). La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex L. n. 223/1991 ovvero percettori di Naspi. Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore, dal 1° gennaio 2018, ad € 60 annui. Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore ad € 60 annui, elevata a € 96 annui dal 1° gennaio 2022. Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a quella vigente. Per le aziende Confimi che intendano applicare il c.c.n.l. Confapi, dalla data di applicazione del c.c.n.l. Confapi, i lavoratori saranno iscritti al Fondo EBM Salute, senza soluzione di continuità rispetto al Fondo PMI Salute previsto dal c.c.n.l. Confimi secondo i termini di disdetta.   Flexible benefits Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori “flexible benefits” per un costo massimo di € 150 dal 1° gennaio 2021, da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time: ad es. beni e servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto. Dal 2022 i flexible benefits che le aziende attivano a beneficio dei lavoratori avranno un costo massimo di € 200 (non riproporzionabile per i lavoratori part time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. L’importo sarà successivamente attivato dal 2023 e dal 2024 e utilizzato rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere a disposizione gli strumenti di welfare entro la fine di febbraio di ciascun anno. Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell’anno di riferimento. I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, al Fondapi o al Fondo sanitario. Per le aziende Confimi che intendano applicare il c.c.n.l. Confapi, dal mese successivo alla data di applicazione del c.c.n.l. Confapi, saranno attivati per la generalità dei lavoratori piani di flexible benefits per un valore di € 150, da utilizzare entro il 31 dicembre 2019. Quadri L’azienda è tenuta a stipulare in favore dei quadri polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi: morte e invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (non causata da infortunio o malattia professionale) nella misura di € 658,27; infortunio (anche non in occasione di lavoro) e malattia professionale nelle seguenti misure: 4 annualità della retribuzione di fatto, in caso di invalidità permanente (tale da non consentire la prosecuzione del rapporto); se trattasi di invalidità permanente parziale, tale somma deve essere proporzionata al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con P.R. n. 1124/1965; 3 annualità della retribuzione di fatto, in caso di morte, a favore degli aventi   CONGEDO PARENTALE  Il congedo parentale (o astensione facoltativa) spetta ad entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno di età. Il congedo ha durata massima di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre dipendente usufruisca di almeno 3 mesi continuativi. Nello specifico, compete alla madre per un periodo massimo di 6 mesi, al padre fino a 6 mesi, estendibili a 7 qualora ne richieda almeno 3 continuativi mentre ai genitori soli o qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio per un periodo massimo di 11 mesi. La contrattazione collettiva ha il compito di fissare le regole necessarie per la fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i criteri di calcolo delle ore e l’equiparazione delle stesse alla singola giornata lavorativa. In assenza di regolamentazione, è prevista la possibilità di utilizzare il congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.   ASSEGNO UNICO: MAGGIORAZIONE ESTESA AI NUCLEI VEDOVILI  L’INPS chiarisce che la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) consente l’applicazione     della maggiorazione prevista dall’ art. 4, c. 8, del D .Lgs. n. 230/2021, per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito, anche nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura (I NPS mess. n. 724/2023). Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. Assegno Unico – Maggiorazione estesa ai nuclei vedovili     Indicazioni  

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Circolare n°2

Circolare n°2 del 30/01/2023  LEGGE DI BILANCIO 2023 IN GU – RASSEGNA DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA LAVORO E PREVIDENZA   Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1 c. 281) Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: –  2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro; –  3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Assunzioni agevolate (art. 1 c. 294-299) Aumenta da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima di fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di: –  giovani under 36, –  donne svantaggiate (anche assunte a termine), –  beneficiari del reddito di cittadinanza. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Decontribuzione giovani imprenditori agricoli (art. 1 c. 300) Prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, c.503, L. n. 160/2019 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. L’esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda la quota IVS e il contributo addizionale   Smart working lavoratori fragili (art. 1 c. 306) Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Reddito di cittadinanza (art. 1 c. 313 e ss.) Ridefinita la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024. –  Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità (salvo che per i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età). –  Dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. –  Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. –  La componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.   –  Il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. –  I Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, impiegano tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. –  Si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro. Prestazioni occasionali – Voucher lavoro (art. 1 c. 342 e ss.) Aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: non è ammesso infatti il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Infine la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1). Regime sperimentale per il settore agricolo Per il biennnio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. In agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale: – può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni,   detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti; – può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e ad effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e

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Circolare n°1

LEGGE FINANZIARIA 2023: Principali novità fiscali   Regime forfetario Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.   Tassa piatta incrementale A determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito determinato nel 2023 nel limite massimo di 40.000 euro calcolata rispetto all’importo più elevato tra i redditi registrati nei tre anni precedenti.   Tassazione dei premi di risultato È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.   Sugar e plastic tax Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.   Credito imposta energia e gas primo trimestre 2023 Confermato il credito d’imposta per il primo trimestre 2023. Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;   IVA acquisto immobili a risparmio energetico È possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.   Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.   Assegnazione beni ai soci Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative. In particolare, a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.   Estromissione beni d’impresa Le norme sull’estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.   Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.   Limiti per la contabilità semplificata Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.   Crediti d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione 4.0 Dal 1° gennaio 2023, cambio di aliquote per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica e in innovazione tecnologica 4.0. Sono infatti entrate in vigore le percentuali agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022. Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è sceso dal 20% al 10% con un tetto di 5 milioni di euro. Per le attività di transazione ecologica e innovazione digitale 4.0, l’aliquota ha subito un taglio di 5 punti percentuali. Con la legge di Bilancio 2023 è poi arrivata la proroga fino alla fine dell’anno del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.   Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.   Pagamenti POS obbligatori Sembrava certa l’introduzione di una previsione legislativa che avrebbe evitato l’obbligo per i commercianti di accettare pagamenti elettronici per importi inferiori a 60 euro. Ma con una modifica inserita nell’iter di approvazione, il Governo ha fatto retromarcia: non è più prevista alcuna soglia al di sotto della quale gli

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Circolare n. 10

Circolare n. 10 del 04/05/2022 F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it, > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contribuzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice SPID. La prima scadenza è il 16 maggio 2022 Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna della documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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Circolare n. 9

Circolare n. 9 del 02/05/2022 E-FATTURA PER FORFETARI DAL 1° LUGLIO 2022 E’ introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari in vigore dal 1° luglio 2022, ma solo per i soggetti che hanno avuto ricavi o compensi dell’anno precedente (2021), ragguagliato ad anno, superiori a 25.000 euro. La nuova disposizione riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore. SANZIONI PER MANCATO UTILIZZO DEL POS Dal 30 giugno 2022 saranno applicate sanzioni alle Partite IVA che non accettano pagamenti elettronici. La sanzione sarà pari a 30,00 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI Nuova proroga per la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2022. La rivalutazione si perfeziona con la redazione della perizia di stima asseverata ed il pagamento dell’imposta sostitutiva del 14% entro il 15 giugno 2022. L’imposta sostitutiva può anche essere versata in 3 rate annuali di pari importo con maggiorazione di interessi del 3%.

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