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Circolare n.8

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Circolare n° 8 del 29/03/2022

AUTOFATTURE ELETTRONICHE

A decorrere dal 01.07.2022, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, saranno da trasmettere in via telematica, mediante il Sistema di Interscambio (di seguito SDI), abolendo a tutti gli effetti la comunicazione tramite Esterometro.

FATTURAZIONE ATTIVE

La trasmissione al SDI, dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite, 15° giorno del mese successivo).

FATTURAZIONE PASSIVE

Per le operazioni passive, il cessionario/committente dovrà trasmettere al SDI il file XML predisposto per la comunicazione dei dati, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

  • Ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti Ue;
  • Consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue (si rammenta che le operazioni con bolletta doganale sono comunicate facoltativamente);
  • Ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari di servizi;
  • Di effettuazione per gli acquisti di servizi da extra-Ue (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi “generici” e pagamento del corrispettivo per quelli “specifici”), considerando che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l’emissione anticipata della fattura. Va però ricordato che le Entrate, in un’ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione (Circolare 16/E/2013).

Essendo la normativa per la fatturazione passiva da soggetti non residenti in Italia più complessa, di seguito verranno suddivise le varie casistiche, da utilizzare ai fini di un corretto invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.

“TD17” – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI SERVIZI DELL’ESTERO

Il Cedente/Prestatore (di seguito C/P) emette una fattura per prestazione di servizi al Cessionario/Committente (di seguito C/C), residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando il solo imponibile. L’operazione, non essendo soggetta per l’operatore estero, sarà imponibile in Italia, e l’imposta verrà assolta dal committente stesso.

Il C/C, ai sensi dell’Art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, per integrare l’imposta e farla confluire nella propria Liquidazione Iva, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari), ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17.

“TD18” – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Il C/P residente in altro paese UE, emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel suo Paese di residenza, mentre, essendo imponibile in Italia, l’imposta dovrà essere assolta dal cessionario.

Il C/C ai sensi dell’Art. 46 del D.L. n. 331 del 1993, deve procedere ad integrare il documento ricevuto, per indicare l’imposta che dovrà poi confluire nella propria Liquidazione Iva, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18.

“TD19” – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX. ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista da lato dell’emittente, è non soggetta, mentre essendo imponibile in Italia, l’imposta viene assolta dal cessionario.

Il C/C, ai sensi dell’Art. 17, secondo comma del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, per indicare l’imposta dovuta, che dovrà poi confluire nella propria Liquidazione Iva, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P comunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario), indicando anche gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19.

REGIME SANZIONATORIO

L’omessa o errata trasmissione dei dati al SDI comporterà l’irrogazione di una sanzione:

  • FISSA di € 2,00 per ciascuna fattura – entro il limite massimo di € 400,00 mensili;
  • RIDOTTA ALLA META’ pari ad € 1,00 – entro il limite di € 200,00, se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
A fronte di questi nuovi adempimenti è opportuno che i clienti per i quali lo Studio predispone la contabilità consegnino la documentazione necessaria (Fatture Passive) entro il 5 del mese successivo, al fine di poter provvedere con l’invio telematico entro il 15° giorno successivo dalla data di effettuazione dell’operazione.

Per i clienti che predispongono la contabilità direttamente in azienda, consigliamo di contattare al più presto la software house, al fine di adeguare il programma al nuovo adempimento.

 

 

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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