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Circolare n. 3

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Circolare n°3 del 14/01/2022

LEGGE FINANZIARIA 2022: LE PRINCIPALI NOVITÁ

REVISIONE DELL’IRPEF
La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.
Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).
Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

ABOLIZIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE
La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’INPS comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio portale istituzionale la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D. Lgs. n. 230/2021), per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

SUGAR TAX E PLASTIC TAX
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

DETASSAZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Si proroga all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

SOSPENSIONE AMMORTAMENTO
Si estende – a specifiche condizioni – la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).
Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

NOVITÁ SUPERBONUS 110%
In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%. In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

  • fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il superbonus spetta per le spese sostenute.
  • fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto.

La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

BONUS FACCIATE
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

PROROGA BONUS EDILIZI “MINORI”
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38):

  • la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
  • l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
  • il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
  • il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

DETRAZIONE PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:

  • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO E CONTROLLI
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

  • per gli anni 2022, 2023 e 2024 per bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
  • fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

Il comma 29 –riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

BONUS PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA POTABILE
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).
Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

BONUS INVESTIMENTI 4.0
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44).
In particolare:
A. per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016)
effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B. per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016),
vengono previste le seguenti aliquote:

  • fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÁ DI R&S, INNOVAZIONE E DESIGN
Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45).
In particolare:

  • il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
  • il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
  • Il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.

NUOVA SABATINI
Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).

SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il comma 49 incrementa:

  • di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;
  • di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).

NOVITÁ PER FONDO DI GARANZIA PMI
I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia. Innanzitutto, viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

GARANZIA SACE
Il comma 59, intervenendo sull’art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l’operatività della Garanzia Italia.
Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.

MICROCREDITO
Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito:

  • elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
  • consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
  • prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati

LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE A 1.000 €
Dal 1° gennaio 2022 il limite di utilizzo del contante passa da 3.000 a 1.000 euro per singola transazione. l divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, attualmente pari a 2.000 euro (1.000 euro dal 1° gennaio 2022).
Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

ANTIRICICLAGGIO LOCAZIONI: NUOVO LIMITE DEL CANONE
Con l’introduzione del D.lgs. 125/2019 viene posto un nuovo limite obbligatorio per l’antiriciclaggio in materia di locazioni. Fino al 10 Novembre 2019, la normativa in vigore (D.lgs. 90/2017) obbligava all’antiriciclaggio per le mediazioni d’affitto di importo pari o superiore a 15.000 €, considerata la somma dei canoni sino alla prima scadenza. Semplificando, si prevedeva la compilazione dell’antiriciclaggio se il totale dei canoni del periodo compreso nei 4 o nei 6 anni (in dipendenza dal tipo di contratto) raggiungeva almeno i 15.000 €. Questa legge,
in vigore sino a pochi giorni fa, comprendeva un grandissimo numero di casi. Infatti, anche per un affitto di soli 350 € al mese era prevista la compilazione obbligatoria (immaginando un contratto 4+4, l’importo complessivo dei canoni alla prima scadenza è di 16.800 €, superiore ai 15.000 €). Dal 10 Novembre 2019 le cose sono diverse:
il limite è cambiato sia in termini economici che temporali. Con il D.lgs. 125/2019 viene recepita la V Direttiva che sposta l’obbligo antiriciclaggio per canoni pari o superiori a 10.000 € al mese. Dunque a variare è sia la soglia d’importo (ora molto più alta), sia la considerazione del periodo di riferimento che non è più la scadenza contrattuale ma la mensilità.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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