INTERVENTI EDILIZI E RIPARMIO ENERGETICO: COMUNICAZIONE ENEA ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2019
Come già anticipato nella nostra circolare n. 18 del 03/12/2018, a decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico.
Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.
L’ENEA ha comunicato la proroga al 21 febbraio 2019 per presentare la comunicazione attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it
RIAMMESSO ALLA ROTTAMAZIONE CHI NON HA VERSATO
ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018
Il contribuente che – avendo aderito alla rottamazione 2018 ed essendo inadempiente con le prime rate – non ha versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018 ha un’altra chance per non perdere i benefici della definizione agevolata. Per cogliere questa nuova occasione dovrà versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un massimo di 10 rate consecutive. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Semplificazioni 2019, che interviene anche con alcune modifiche sul saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà.
Il punto di partenza è l’art. 3, comma 21, D.L. n. 119/2018: in sintesi, è stata prevista la possibilità – per i debitori che hanno aderito alla rottamazione bis e che hanno effettuato, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire di una nuova e più vantaggiosa rateazione delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Pertanto, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile 2019, è stato loro concesso un maggior termine per chiudere i conti con il Fisco.
Per fruire della disposizione, i soggetti interessati non devono effettuare alcun adempimento: ci pensa l’agente della riscossione a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
Le scadenze delle rate vengono così fissate:
- la prima il 31 luglio 2019;
- la seconda il 30 novembre 2019;
- le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione. Resta da capire quale sarà il tasso di interesse che verrà applicato sulla nuova rateazione sarà quello più favorevole dello 0,3% o quello del 2% previsto per la rottamazione ter.
Novità sul saldo e stralcio
Un’altra novità interessa il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche: si tratta dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 184 a 199, legge n. 145/2018). Per costoro è previsto che se non ci sono i requisiti per accedere all’agevolazione, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili in base alla disciplina sulla rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione.
Ora, innanzitutto, si fa riferimento solo alle persone fisiche, la prima rata, del 30% rimane al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% va pagato in rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in più viene stabilito che – limitatamente ai debiti per i carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento delle pendenze, entro il 7 dicembre 2018 – l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (sempre con gli interessi al tasso del 2% annuo).