Legnano, lì 01/03/2023
Circolare n°3 del 01/03/2023
Riepilogo di febbraio delle novità relative alle paghe
METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi
Assistenza sanitaria
Per tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2018 sono attivate prestazioni sanitarie integrative, salvo rinuncia scritta, a EBM Salute.
Sono destinatari i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.
La contribuzione a carico azienda è pari ad € 60 annui (12 quote mensili da € 5), elevata a € 96 annui (12 quote mensili da € 8) dal 1° gennaio 2022, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016 (**).
La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex L. n. 223/1991 ovvero percettori di Naspi.
Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore, dal 1° gennaio 2018, ad € 60 annui.
Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore ad € 60 annui, elevata a € 96 annui dal 1° gennaio 2022.
Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a quella vigente.
Per le aziende Confimi che intendano applicare il c.c.n.l. Confapi, dalla data di applicazione del c.c.n.l. Confapi, i lavoratori saranno iscritti al Fondo EBM Salute, senza soluzione di continuità rispetto al Fondo PMI Salute previsto dal c.c.n.l. Confimi secondo i termini di disdetta.
Flexible benefits
Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori “flexible benefits” per un costo massimo di € 150 dal 1° gennaio 2021, da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time: ad es. beni e servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.
Dal 2022 i flexible benefits che le aziende attivano a beneficio dei lavoratori avranno un costo massimo di € 200 (non riproporzionabile per i lavoratori part time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
L’importo sarà successivamente attivato dal 2023 e dal 2024 e utilizzato rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024.
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere a disposizione gli strumenti di welfare entro la fine di febbraio di ciascun anno.
Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell’anno di riferimento.
I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, al Fondapi o al Fondo sanitario.
Per le aziende Confimi che intendano applicare il c.c.n.l. Confapi, dal mese successivo alla data di applicazione del c.c.n.l. Confapi, saranno attivati per la generalità dei lavoratori piani di flexible benefits per un valore di € 150, da utilizzare entro il 31 dicembre 2019.
Quadri
L’azienda è tenuta a stipulare in favore dei quadri polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:
- morte e invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (non causata da infortunio o malattia professionale) nella misura di € 658,27;
- infortunio (anche non in occasione di lavoro) e malattia professionale nelle seguenti misure:
-
- 4 annualità della retribuzione di fatto, in caso di invalidità permanente (tale da non consentire la prosecuzione del rapporto); se trattasi di invalidità permanente parziale, tale somma deve essere proporzionata al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con P.R. n. 1124/1965;
- 3 annualità della retribuzione di fatto, in caso di morte, a favore degli aventi
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale (o astensione facoltativa) spetta ad entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno di età. Il congedo ha durata massima di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre dipendente usufruisca di almeno 3 mesi continuativi. Nello specifico, compete alla madre per un periodo massimo di 6 mesi, al padre fino a 6 mesi, estendibili a 7 qualora ne richieda almeno 3 continuativi mentre ai genitori soli o qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio per un periodo massimo di 11 mesi.
La contrattazione collettiva ha il compito di fissare le regole necessarie per la fruizione ad ore del congedo parentale, nonché i criteri di calcolo delle ore e l’equiparazione delle stesse alla singola giornata lavorativa. In assenza di regolamentazione, è prevista la possibilità di utilizzare il congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
ASSEGNO UNICO: MAGGIORAZIONE ESTESA AI NUCLEI VEDOVILI
L’INPS chiarisce che la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) consente l’applicazione della maggiorazione prevista dall’ art. 4, c. 8, del D .Lgs. n. 230/2021, per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito, anche nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura (I NPS mess. n. 724/2023).
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Assegno Unico – Maggiorazione estesa ai nuclei vedovili | |
Indicazioni INPS |
In linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, l’INPS comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al riguardo, l’INPS precisa altresì che, al fine di beneficiare di tale maggiorazione, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno, qualora spettante, per la mensilità di marzo 2023. Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa. |