ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n°2

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 2 del 30.01.2023]

Circolare n°2 del 30/01/2023

 LEGGE DI BILANCIO 2023 IN GU – RASSEGNA DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA LAVORO E PREVIDENZA

 

Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti

(art. 1 c. 281)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

–  2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

–  3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i

limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Assunzioni agevolate (art. 1 c. 294-299) Aumenta da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima di fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di:

–  giovani under 36,

–  donne svantaggiate (anche assunte a termine),

–  beneficiari del reddito di cittadinanza. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

(art. 1 c. 300)

Prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, c.503, L. n. 160/2019 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. L’esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda la

quota IVS e il contributo addizionale

 

Smart working lavoratori fragili (art. 1 c. 306) Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Reddito di cittadinanza (art. 1 c. 313 e ss.) Ridefinita la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

–  Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza

è limitata a 7 mensilità (salvo che per i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età).

–  Dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

–  Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo

scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

–  La componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del

canone.

 

–  Il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

–  I Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, impiegano tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione

sociale.

–  Si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

Prestazioni occasionali

– Voucher lavoro (art. 1 c. 342 e ss.)

Aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: non è ammesso infatti il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Infine la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività

di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1).

Regime sperimentale per il settore agricolo Per il biennnio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni

occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. In agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

– può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni,

 

detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

– può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.

In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e ad effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a

2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o

mensile.

 

Assegno unico universale (art. 1 c. 357 ) Dal 1° gennaio 2023:

–  la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

–  si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico;

–  sono rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità.

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a

15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili. Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun

figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale (art. 1 c. 359 ) Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, e riconosciuto un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

 

Quota 103 e bonus per lavoratori che ritardano la pensione (art. 1 c. 283–287) Si introduce per il 2023 un trattamento pensionistico anticipato cui può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore di un bonus corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Ape sociale

(art. 1 c. 288-291)

Prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Opzione donna (art. 1 c. 292) Confermata per tutto il 2023 Opzione donna con nuovi requisiti. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità,

 

abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

–  hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);

–  sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Rivalutazione delle pensioni

(art. 1 c. 309–310)

Modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).

Per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura percentuale rispetto alla variazione dell’indice del costo della vita, pari al:

–  100% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;

–  85% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

–  53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

–  47% per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;

–  37% per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

–  32% per le pensioni 10 volte il minimo.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio dell’1,5% per l’anno 2023 (elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per l’anno 2024.

 

Indennità e di Sono stanziate nuove risorse finanziarie a favore:
trattamenti di – dei trattamenti di integrazione salariale
integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei
(art. 1 c. 325-329 lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi
industriale ;
– dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non
obbligatorio;
– delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti delle imprese del settore dei call center in
caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa;
– dell’integrazione economica del trattamento di
integrazione salariale straordinaria in favore dei
lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
– del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale per le imprese che
cessano l’attività produttiva.

 

CCNL TERZIARIO- CONFCOMMERCIO

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum pari a € 350,00 (al 4° livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento).

Tale importo verrà erogato in due tranches: € 200,00 con la retribuzione di gennaio 2023 e € 150,00 o con la retribuzione di marzo 2023, nei seguenti importi riparametrati per ogni livello:

 

L ivelli I mporti dal 01/01/2023 I mporti dal 01/03/2023
1°Q 347,22 260.42
312.78 234.58
270.56 202.92
231.25 173.44
200.00 150.00
180.69 135.52
162.22 121.67
138.89 104.17
Op. di vendita 1 188.79 141.60
Op. di vendita 2 158.50 118.88

 

 

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. A tal fine non saranno conteggiati, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale l’erogazione verrà riconosciuta sulla base dei criteri di proporzionalità.

Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

 

 

CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2022-7 luglio 2022 compete a tutto il personale in forza al 7 luglio 2022, inclusi i lavoratori a termine, un importo una tantum nelle seguenti misure, da corrispondersi in 2 tranches (la prima a luglio 2022 e la seconda a gennaio 2023):

 

L ivello I mporti dal 01/07/2022 I mporti dal 01/01/2023
1°Q 291.11 291.11
1S 281.10 281.10
1C 268.53 268.53
1 (dopo 12 anni di servizio) 250.00 250.00
1 (dopo 2 anni di servizio) 250.00 250.00
1 250.00 250.00
2 221.82 221.82
3 210.58 210.58
4 195.81 195.81
5 180.35 180.35
6 168.42 168.42

 

L’una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto nel periodo suddetto, intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Ai dipendenti part-time l’una tantum va corrisposta con criteri di proporzionalità. L’una tantum non è utile ai fini del t.f.r. e di ogni altro istituto legale e contrattuale.

 

 

CCNL METALMECCANICA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Classificazione del personale

 

I lavoratori sono classificati in 9 categorie, secondo un sistema di inquadramento unico per operai, intermedi, impiegati e quadri.

Entro dicembre 2021 verrà costituita una Commissione per la riforma del sistema di inquadramento del personale.

Si riportano di seguito le declaratorie generali di categoria, integrate nel testo contrattuale da esemplificazioni di profili professionali.

9ª Categoria

Quadri A: lavoratori con funzioni direttive che, contribuendo ai processi di definizione degli obiettivi di impresa, mediante strategie e gestione delle risorse aziendali e fruendo di particolari deleghe, operano con carattere di continuità, ampia discrezionalità di poteri e autonomia gestionale, per la realizzazione degli obiettivi dell’azienda.

Impiegati: lavoratori con funzioni direttive che, fruendo di particolari deleghe, operano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale, per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione.

8ª Categoria

Quadri B: lavoratori con funzioni direttive preposti ad attività che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di servizi ed aree fondamentali dell’azienda e che operano con ampia discrezionalità di poteri, al fine di realizzare i programmi stabiliti dalla direzione aziendale; ovvero lavoratori che realizzano studi di progettazione o di pianificazione operativa, provvedendo alla loro impostazione, sviluppo e relativi completi piani di lavoro, anche attraverso la ricerca di sistemi e metodologie innovative.

Lavoratori del settore oreficeria che svolgono con carattere di continuità, con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa.

Impiegati: lavoratori preposti ad attività di coordinamento di servizi uffici, enti produttivi fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

7ª Categoria

Impiegati: lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

6ª Categoria

Impiegati: lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.

Intermedi: lavoratori che guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i

risultati delle lavorazioni.

Operai: lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità,

coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi.

Lavoratori del settore oreficeria che sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico e, operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipi, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza, qualità, affidabilità e agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini (l’individuazione dei requisiti in questione viene effettuata nell’ambito tassativo delle figure professionali definite dal contratto).

5ª Categoria

Impiegati: lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenze ed esperienza.

Intermedi: lavoratori che guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni.

Operai: lavoratori che compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi e/o lavorazioni complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi e/o delle lavorazioni complesse.

4ª Categoria

Impiegati: lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione svolgono attività di semplice coordinamento e controllo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

Operai: lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio.

3ª Categoria

Impiegati: lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

Operai: lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante dal diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.

2ª Categoria

Impiegati: lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

Operai: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.

1ª Categoria

Operai: lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; nonché lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

 

Passaggio di categoria

Dal 1° giugno 2021 viene introdotta una nuova disciplina per la 1° categoria e dalla stessa data non trova più applicazione la disciplina del passaggio dalla 1° alla 2° categoria, mentre non

derivano modifiche alla disciplina dell’apprendistato.

I lavoratori di 1° categoria che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dal 1° ottobre 2021 saranno inquadrati nella 2° categoria.

I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno2021-30 settembre 2021 saranno inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° ottobre 2021.

Dal 1° ottobre 2021 i lavoratori con tali mansioni saranno inquadrati nella 2° categoria.

I lavoratori di 1° categoria che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali, dal 1° gennaio 2023 saranno inquadrati nella 2° categoria.

I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022 saranno inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° gennaio 2023.

Dal 1° gennaio 2023 i lavoratori con tali mansioni saranno inquadrati nella 2° categoria. L’inquadramento diretto nella 2° categoria non comporta un cambiamento di mansioni. Gli inservienti e simili restano in 1° categoria.

 

Elemento di professionalità

Nell’ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 3ª categoria verranno individuati – tra i profili concordati dalle Parti stipulanti – coloro che, con prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’azienda operano stabilmente su diverse funzioni con capacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con altre funzioni sia superiori che inferiori per il miglioramento del processo o del prodotto e per il miglior sviluppo delle capacità professionali aziendali. A tali lavoratori viene riconosciuto un elemento retributivo di professionalità corrispondente al parametro 121,7 dei minimi tabellari (eventualmente da adeguare alla modifica della scala parametrale dei suddetti minimi) con assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.

 

Laureati e diplomati

Gli impiegati laureati in fase di inserimento in azienda sono inquadrati in 5ª categoria, sempreché svolgano attività inerenti al loro titolo di studio. Gli impiegati diplomati da scuole medie superiori, in fase di inserimento in azienda sono inquadrati nella 4ª categoria, purché svolgano attività inerenti.

 

Aziende Confimi

I lavoratori delle aziende Confimi che intendano applicare il c.c.n.l. Confapi, già in forza alla data di applicazione del c.c.n.l. Confapi mantengono l’inquadramento del c.c.n.l. Confimi.

 

CCNL CHIMICA INDUSTRIA

Minimi tabellari dal 1° gennaio 2023

 

C ategorie M inimo Contratt. I ndennità posizione

o rganizzativa

E .D.R. contrattuale E .A.R.
A1 2.386,52 492.96 34.00 190.00
A2 2.386,52 279.07 31.00 190.00
A3 2.386,52 221.70 28.00 190.00
B1 2.202,22 277.76 27.00 100.00
B2 2.202,22 193.39 26.00 100.00
C1 1.971,25 291.40 25.00
C2 1.971,25 213.61 23.00
D1 1.822,03 290.23 23.00
D2 1.822,03 200.74 20.00
D3 1.822,03 150.73 20.00
E1 1.646,87 231.41 19.00
E2 1.646,87 143.27 18.00
E3 1.646,87 84.42 16.00
E4 1.646,87 41.17 16.00
F 1.613,46 0.00 15.00

 

 CCNL EDILIZIA

SOTTOSCRITTO IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI COMO DEL SETTORE EDILI ED AFFINI

 

in data 29 dicembre 2022 è stato sottoscritto, con le organizzazioni sindacali della provincia di Como, l`accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini e da imprese industriali della provincia di Como. Il contratto integrativo provinciale 29 dicembre 2022 entra in vigore il 1° dicembre 2022 e avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

 

EVR

L’accordo di rinnovo introduce la disciplina dell’EVR (elemento variabile della retribuzione) prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. L’EVR è concordato in sede territoriale quale premio variabile che considera l’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, compreso il TFR.

Il riconoscimento sarà subordinato alla sottoscrizione di un accordo provinciale che dovrà verificare la presenza dei presupposti contenuti nell’accordo del 29 dicembre 2022.

 

OPERAI

L’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall’art. 12 del contratto integrativo provinciale del 27 luglio 2006 e precedente cessa di essere corrisposta al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l’istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel comune di lavoro, di una indennità pari ad euro 3.68 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il concorso pasto a carico della ditta è elevato da euro 8,00 ad euro 9,00 giornaliere. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da euro 7,00 ad euro 7,70 giornaliere.

 

IMPIEGATI

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da euro 7,00 a euro 7,70. Confermata l’attuale indennità di trasporto in misura paria euro 55,29 mensili.

 

IMPORTO UNA TANTUM

Per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale (27 luglio 2006), dell’ “Accordo Ponte” 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova

contrattazione provinciale, è previsto il riconoscimento di un importo una tantum di euro 200,00 a titolo di arretrato contrattuale per i lavoratori in forza, con contratto a tempo determinato o indeterminato e a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre

 

2022) e alla data del 1° luglio 2022. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023. Invece, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato o indeterminato e a tempo pieno alla data di sottoscrizione del contratto

integrativo (29 dicembre 2022) e dalla data del 1° settembre 2022, è previsto riconoscimento di un importo lordo una tantum di euro 100,00 a titolo di arretrato contrattuale (verrà erogato con la retribuzione del mese di febbraio 2023). Ai lavoratori part-time, alle medesime condizioni di cui sopra, l’importo spettante sarà ridotto al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50%. In caso di aumento o riduzione dell’orario di lavoro applicato, si considererà convenzionalmente la data di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale (29 dicembre 2022).

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
MILANO

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 69000269
LEGNANO

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 540622
error: Contenuto protetto !!