Circolare n° 4 del 19/01/2022
LE NOVITÀ IN BUSTA PAGA NEL 2022
- Modifica al sistema di tassazione delle persone fisiche:
Dal 1° gennaio 2022 il numero delle aliquote viene ridotto a quattro mantenendo inalterati i soli livelli dell’aliquota minima (23%) e massima (43%). In base ai nuovi scaglioni viene ridotta di due punti percentuali l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27% al 25%) e di tre punti percentuali il terzo scaglione (dal 38% al 35%) il cui limite superiore scende da € 55.000,00 ad € 50.000,00. L’ultimo scaglione a cui si applica l’aliquota massima parte da € 50.000,00 comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da € 50.000,00 ad € 55.000,00 di cinque punti percentuali e su quelli tra € 55.000,00 ed € 75.000,00 di due punti percentuali.
In sintesi vengono ridotte le aliquote legali che si applicano tra € 15.000,00 ed € 50.000,00 mentre vengono aumentate quelle tra € 50.000,00 ed € 75.000,00
- Trattamento integrativo redditi lavoro dipendente:
L’art. 2, comma 3, della legge n. 234/2021, prevede una riduzione da € 28.000,00 ad € 15.000,00 la soglia di reddito sopra la quale esso non spetta. Tuttavia, in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni, è prevista l’attribuzione del trattamento integrativo per redditi che non superano € 28.000,00.
Fondamentalmente se il reddito è compreso tra € 15.000,00 ed € 28.000,00, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (esempio carichi di famiglia, lavoro dipendente, ecc..) è di ammontare superiore all’ imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad € 1.200,00.
- Esonero contributi previdenziali dei dipendenti per il 2022:
L’art. 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali I.V.S. a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ad esclusione del lavoro domestico. Il periodo dell’esonero è espressamente circoscritto all’anno 2022. La quota di imponibile contributivo a cui si applicare l’esonero parziale ammonta ad un massimo di € 34.996 (€ 2692,00 per 13 mensilità).
L’esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Assegno unico universale per i figli:
L’assegno unico entrerà in vigore il 1° marzo del 2022.
Esso viene riconosciuto:
- Per ogni figlio minorenne (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento di anni 21 per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- Frequenti un corso di formazione scolastica, professionale, o un corso di laurea;
- Svolga un tirocinio o altra attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000,00 annui;
- Sia disoccupato e cin cerca di lavoro per i servizi pubblici dell’impiego;
- Svolga servizio civile;
- Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
L’importo dell’assegno di compone come di seguito:
- Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile di € 175 euro mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00) o di € 50,00 (ISEE pari o superiori ad € 40.000,00);
- Per ciascun figlio di età compresa tra i 18 anni ed i 21 anni è previsto un importo variabile di € 85,00 euro mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00) o di € 25,00 (ISEE pari o superiori ad € 40.000,00);
- Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85° 15 euro mensili;
- Per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza, € 95,00 mensili in caso di disabilità grave ed € 85,00 mensili in caso di disabilità media;
- Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo di € 85,00 (ISEE pari ad € 15.000,00) che scende fono ad € 25,00 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore ad € 40.000,00.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari ad 30,00 mensili (ISEE pari o inferiori ad € 15.000,00), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000,00.
Infine, a decorrere dal 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad € 100,00 mensili a nucleo.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps tramite pin personale o intermediari abilitati.
La modifica della composizione del nucleo familiare (nuova nascita) deve essere comunicata entro 120 gg dalla nascita del nuovo figlio.
L’erogazione della prestazione economica avviene da parte dell’Inps mediante accredito su Iban.