Circolare n°2 del 14/01/2022
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto, a far data dal 21.12.2021, una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto, da parte del committente, di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
L’obbligo è scattato dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021, ossia dal 21 dicembre 2021.
L’Ispettorato del lavoro si è espresso in merito con apposita nota n. 29 del 11 gennaio 2022, fornendo chiarimenti per il periodo transitorio dal 21.12.21 alla data odierna:
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale come da allegato alla nota 29 sopra individuata.
Per l’ambito territoriale più di Vostro interesse segnaliamo:
- ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
Trattandosi di mail ordinaria l’ispettorato potrò verificare presso i committenti la conservazione di una copia
della comunicazione.
COSA SCRIVERE NELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti
elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- a sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno,
una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere utile allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento purché antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
SANZIONE
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
Inoltre si stabilisce che l’Ispettorato del Lavoro può adottare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero, qualora inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, siano assenti le condizioni richieste dalla normativa.
FAQ
Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti frequenti in materia. I chiarimenti forniti nascono da una mera interpretazione della legge e della nota emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base alle prime informazioni ad oggi disponibili e dovranno essere oggetto di continuo approfondimento in base ai chiarimenti che inevitabilmente arriveranno nelle prossime settimane:
1.È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione?
Si ritiene di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.
2. È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa?
Si ritiene che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa e l’arco temporale entro il quale si considererà compiuta, tenendo ben presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il
periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.
3. La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere?
Sì, qualora la prestazione sia ancora da avviare. Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022.
4. Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento?
No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata. Si sottolinea l’importanza di indicare nella notula del collaboratore il periodo di avvenuto svolgimento dell’attività prima del 21.12.21.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.