DECRETO RISTORI QUATER
SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE
E’ prevista la sospensione dei termini per i versamenti che scadono nel mese di dicembre relativi a:
- ritenute e addizionali relativi al mese di novembre
- IVA mensile di novembre.
La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni o interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili.
La sospensione è applicabile unicamente:
- ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
Indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
- operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
VERSAMENTI DELL’ACCONTO IVA ANNUALE
Una considerazione deve essere fatta in merito al versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020. Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che vi rientri anche l’acconto IVA. Se tale interpretazione, come si suppone venisse confermata, anche l’acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021. Resta salvo il requisito della diminuzione di fatturato pari al 33% come sopra identificata.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
E’ prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020 per i soggetti sopra elencati.
Resta fermo che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
PROROGA DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE
Il Decreto Ristori quater all’art. 4 interviene rinviando al 1 marzo 2021 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER AGENTI DI COMMERCIO
Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto Ristori quater. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.