DECRETO CURA ITALIA: sospensione versamenti e adempimenti
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente disposizioni legate all’emergenza Coronavirus.
Il decreto ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.
L’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per – le imprese turistico-recettive,
- le agenzie di viaggio e turismo
- i tour operator
aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali edei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in at-to, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a ulteriori categorie di soggetti, quali:
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a de- correre dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale reginale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.