ROTTAMAZIONE TER PACE FISCALE
Il decreto pace fiscale ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire ad una nuova defini-zione agevolata chiamata rottamazione ter dei debiti affidati all’Agente della riscossione (ex Equita-lia). Con la rottamazione ter i contribuenti potranno definire i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 ed il 2017 senza sanzioni ed interessi di mora.
Tale misura si accompagna ad altre misure introdotte dal 1 gennaio 2019, come lo stralcio automati-co dei debiti fino a 1.000 euro (periodo 2000-2010) e il saldo e stralcio agevolato dei debiti (periodo 2000-2017) previsti anche dalla Legge di Bilancio 2019.
Rottamazione-ter: normativa
L’art. 3 del decreto-legge 119/2018 meglio detto decreto pace fiscale, prevede la possibilità di aderi-re ad una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Tale definizione agevolata, arriva dopo le due rottamazioni previste negli scorsi anni e per questo è conosciuta come rottamazione ter.
La rottamazione ter a norma di legge prevede che si possano definire i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tali debiti potranno essere definiti dal contri-buente pagando la parte di capitale e degli interessi iscritti a ruolo, l’aggio all’agente della riscossione e le eventuali spese esecutive maturate.
Invece non andranno pagate:
- le sanzioni incluse nei carichi,
- gli interessi di mora,
- le sanzioni civili, accessorie ai crediti previdenziali.
Rottamazione ter: i benefici
Come per le altre definizioni agevolate, anche la rottamazione ter prevede l’abbattimento delle san-zioni comprese nel carico e degli interessi di mora; tuttavia la rottamazione ter prevede, a dispetto delle due rottamazioni precedenti, importanti novità a favore del contribuente. Tali novità riguarda-no:
- il pagamento rateale in un arco temporale più ampio e fissato in 5 anni;
- applicazione di un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Inoltre, secondo quanto stabilito per la rottamazione ter una volta che il contribuente paga la prima o unica rata delle somme dovute ottiene l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.
Le somme potranno essere pagate:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- per un massimo di 18 rate consecutive e di pari importo, pagabili in 5 anni, le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre. Le restanti 16 rate saranno ripartite nei 4 anni successivi con scadenza il 28/2, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno fino al 2023.
Rottamazione ter: requisiti
Possono accedere alla nuova Definizione agevolata 2018 e quindi hanno diritto alla presentazione della domanda, coloro i quali che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Possono inoltre aderire alla rottamazione ter i soggetti che avevano già aderito:
- alla “prima rottamazione” cioè la Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, ma so-no decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di de-finizione;
- alla “rottamazione-bis”, parliamo della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, ma nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora il debitore non paghi le rate scadute entro il 7 dicembre non potrà più aderire alla Definizione agevolata 2018.
Inoltre, per questi ultimi non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione alla rottamazione ter. Gli stessi saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rot-tamazione-ter”.
Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 18 rate.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollet-tini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze.
Possono inoltre aderire alla rottamazione ter coloro i quali hanno in corso un contenzioso con l’Agente della Riscossione. Tuttavia, per aderire alla definizione agevolata la legge 119/2018 stabili-sce che è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle car-telle interessate dalla definizione agevolata.
Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019.
Rottamazione ter: come fare domanda per aderire
Il decreto-legge 119/2019 sempre all’art. 3 comma 5 stabilisce le modalità per aderire alla definizio-ne agevolata 2018.
Per aderire alla rottamazione ter i debitori dovranno presentare entro il 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione di adesione all’agente della riscossione, seguendo le modalità e la modulistica pubbli-cate sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia). Le dichiarazioni presentate prima del termine di scadenza, potranno comunque essere integrate entro il 30 aprile 2019.
L’ Agenzia delle Entrate riscossione, sul proprio sito precisa che domanda dovrà essere presentata:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certi-ficata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
Qualora si scelga di pagare in maniera dilazionata, nella domanda dovranno essere indicate il nume-ro di rate prescelto.
Rottamazione-ter: quali debiti si possono rottamare
Come già detto precedentemente, il Decreto-legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossio-ne nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Coloro i quali aderiranno alla rottamazione ter dovranno pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Rottamazione-ter: debiti esclusi
Sono esclusi nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, l’esclusione è dovu-ta alla loro natura, si tratta di carichi riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi re-lativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Compiti dell’Agente della riscossione
Come detto precedentemente, per poter beneficiare della rottamazione-ter il debitore deve presen-tare entro il 30 aprile 2019 apposita dichiarazione con modello DA-2018 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’Agente della riscossione, dal suo canto, dovrà entro il 30 giugno 2019 comunicare al debitore l’accoglimento o il diniego della domanda di rottamazione ter. Nel caso la domanda sia stata accolta, sempre entro tale data sarà comunicato a coloro i quali hanno aderito alla definizione agevolata:
- l’ammontare complessivo di quanto dovuto;
- le date di scadenza delle varie rate se si è scelto di pagare in maniera dilazionata.
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata: gli effetti
A norma di legge è stabilito che per i debiti definibili cioè i debiti che possono rientrare nell’ambito della Definizione agevolata (rottamazione), per i quali è stata presentata domanda di adesione, non si porteranno a termine le procedure esecutive già avviate a meno che non abbia avuto luogo il pri-mo incanto con esito positivo.
Inoltre, per i debiti definibili e indicati in dichiarazione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospe-se per effetto della dichiarazione saranno revocate e non sarà possibile accordarne di nuove.
Non saranno inoltre avviate nuove procedure cautelari o esecutive, ma resteranno i fermi ammini-strativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
A norma di legge è previsto che una volta presentata domanda di adesione, si procede alla sospen-sione:
- dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Una volta presentata domanda di adesione alla rottamazione ter, la legge prevede che indipenden-temente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della definizione o una delle successi-ve rate, per lo stesso debito non si potrà più chiedere alcuna rateizzazione. Se il debito fosse già ra-teizzato tale rateizzazione andrà sospesa.
Modalità di pagamento debiti rottamazione ter
Una volta presentata la domanda per la definizione agevolata 2018 meglio detta rottamazione ter e ottenuta risposta di esito positivo circa l’accoglimento della stessa da parte dell’Agente della riscos-sione, i debitori dovranno procedere al pagamento delle somme.
Tale pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella di-chiarazione;
- mediante bollettini precompilati, allegati dall’agente della riscossione all’atto dell’invio della comunicazione di accoglimento dell’adesione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite c/c;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni che consentono di utilizzare in compensazione per tutti i versamenti, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture, appalti e servizi.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito che è possibile pagare le rate della de-finizione agevolata presso:
- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick
- sportelli bancari;
- Uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazio-ne;sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Stralcio dei debiti per cartelle fino a 1.000 euro.
L’art. 4 del D.L. n. 119/2018 prevede l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, con esclusione dei dazi e dell’IVA all’importazione. L’importo stralciato è calcolato al 24 ottobre 2018 ed è comprensivo di capitale, interessi per ritarda-ta iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il contribuente, in pratica, non dovrà fare nulla: in presenza di debiti rientranti tra quelli sopra indica-ti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione li annullerà, dandone comunicazione al contribuente.
Decreto fiscale saldo e stralcio cartelle per chi è in difficoltà economica
I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a 1.000 stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, posso-no essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà econo-mica versando una somma determinata secondo apposite modalità.
L’estinzione si applica anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori au-tonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situa-zione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
– al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
– al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
– al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro e non superiore a 20.000 euro;
b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamen-to.
Ai fini della definizione occorre:
– presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2019 (entro il 31 ottobre l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’adesione);
– versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35% con scadenza il 30 no-vembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.