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Circolare n.19

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n 19 del 18 12 2018]

DECRETO FISCALE 2019: LE NOVITA’ SU FISCO, AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
Il decreto fiscale supera l’esame parlamentare per la conversione in legge.
Tante sono le misure confermate, ma anche le novità.

DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
Resta possibile definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. La regolarizzazione delle somme accertate nei verbali va fatta presentando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.
In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, il versamento va fatto entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo vanno applicati gli interessi legali calcolati dal giorno suc-cessivo al termine della prima rata.

DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO
Confermata la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con ade-sione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate (con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo); non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme acces-sorie.

REVERSE CHARGE
Prorogata sino al 2022 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA per:
– le cessioni di telefoni cellulari
– le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione,
– le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
– i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
– i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Di-rettiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

ROTTAMAZIONE TER
Confermata, nella sua struttura generale la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Ci sono però alcune novità che interessano:
a) il numero di rate: pur mantenendo ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, le rate passano da 10 a 18, eliminando la necessità che tali rate sia-no tutte di pari importo. L’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
b) la scadenza delle rate:
– per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019;
– le restanti rate sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 no-vembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
c) il lieve inadempimento: è possibile versare tardivamente le rate senza conseguenze, purché il ri-tardo non superi 5 giorni.

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO
Confermato l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo resi-duo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risor-se proprie comunitarie.
Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, inte-ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

CHIUSURA LITI PENDENTI
La definizione delle liti pendenti subisce profonde modifiche tra cui:
– per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa;
– in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
– per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione al 24 ottobre 2018, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore;
– in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuen-te e l’Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto con-fermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misu-ra ridotta, secondo quanto riportato sopra.

SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI
Al posto della dichiarazione integrativa speciale viene prevista la sanatoria degli errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 24 ottobre 2018.
Per sanarle va versata una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
– con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della pro-cedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990;
– per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
– per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entra-ta in vigore della disposizione in esame.
Inoltre, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione fissati in cinque anni sono prorogati di due anni.

SANZIONI PER CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’
Si modificano le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa anti-riciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi in-feriori a 30.000 euro.
In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E ALTRE SEMPLIFICAZIONI
Viene previsto un pacchetto di “semplificazioni” in materia di IVA. In particolare, a partire dalle ope-razioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA resi-denti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:
– il registro delle fatture emesse;
– il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
– la liquidazione periodica dell’IVA;
– la dichiarazione annuale dell’IVA.
Per i soggetti passivi IVA che convalideranno ovvero integreranno nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI E LOTTERIA
Non subisce modifiche la norma che prevede l’obbligo, per i commercianti al minuto e soggetti assi-milati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corri-spettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con decorrenza:
– 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro (stimati in circa 260.000 soggetti);
– 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.
Stesso discorso per la reintroduzione, con effetto dal 1° gennaio 2020, della lotteria degli scontrini.

FLAT TAX
La legge di Bilancio 2019 dovrebbe prevedere l’ampliamento del regime forfetario ai contribuenti che rispettano il limite di ricavi o compensi conseguiti, fissato a € 65.000.
Tale requisito potrebbe comportare dei dubbi in relazione ai soggetti che nel 2018 hanno superato i limiti della precedente normativa, ma non quelli della nuova, oppure per quelli che nel 2018 rispet-tano i requisiti precedenti, ma non quelli che saranno in vigore nel 2019.
I primi, ossia coloro che, ad esempio, nel 2018 hanno conseguito ricavi per € 55.000 (superiori ai pre-cedenti limiti ma inferiori ai nuovi), in base alla circolare Agenzia Entrate n. 10/E/2016, dovrebbero poter rimanere nel regime forfetario, in quanto il controllo dei ricavi per il periodo successivo deve essere eseguito considerando già i nuovi limiti.
Per i secondi, ossia i soggetti forfetari che presentano un nuovo elemento inibente l’applicazione del regime di favore in base alle nuove regole (ad esempio la partecipazione in qualità di socio a una Srl non in regime di trasparenza), la risposta richiede una pronuncia ufficiale.
In via cautelativa si potrebbe ipotizzare la necessità di rimuovere gli elementi ostativi entro fine 2018, ossia procedere preventivamente alla cessione quote, per rimanere nel regime forfettario dal 2019.
È agevole prevedere che molti contribuenti che oggi sono in regime semplificato, anche per opzione, vogliano rientrare nel regime forfettario, soprattutto alla luce del fatto che questi ultimi sono esone-rati dalla fatturazione elettronica.
Con ogni probabilità, dovrà essere ribadito il venir meno del vincolo triennale di chi, essendo natu-ralmente forfettario, ha esercitato opzione per le gestione in semplificata per cassa.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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