CARBURANTI CON E-FATTURA: ultimi chiarimenti
Come ormai ben noto, dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di car-burante per motori per uso autotrazione.
Per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, oltre al possesso della fattura elettronica, è richiesto anche l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.
Acquisti carburanti e altri servizi
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2018, in caso di fatturazione, conte-stualmente o in momenti diversi, di più operazioni di cui una o più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione della fattura elettronica si estende anche alle altre.
Se, ad esempio, un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazio-ne/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Le informazioni contenute nella e-fattura
Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, etc.), come invece previsto per la scheda carburante.
Ne deriva, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E/2018, che gli elementi indicati (targa, modello, etc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite per le opportune finali-tà, ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un de-terminato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità.
Tali dati andranno inseriti nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” e non, invece, nel campo “mezzo di trasporto” come indicato in un primo momento dall’Agenzia.
Contratto di netting
Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che consiste in un rapporto di somministrazione.
Mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi ri-ferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato l’addebito bancario ed emessa la fattura elet-tronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entra-te anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.