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Circolare n.12

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n 12 del 20 05 2018]

CARBURANTI CON E-FATTURA: quali modalità di pagamento

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori per uso autotrazione.
Sembra, però, delinearsi all’orizzonte la possibilità di una proroga o, meglio, la possibilità di continua-re ad utilizzare la scheda carburante ancora fino a fine 2018.
Non si tratterebbe, tuttavia, di una proroga “secca”, bensì della previsione di una sorta di doppio bina-rio: dal 1° luglio 2018 sarà ancora possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nonostante l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica.

La scheda carburanti non sarà più utilizzabile dal 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati.
La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’art. 21 del decreto IVA. Da ciò si evince che nella fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita (come invece previsto per la compilazione della scheda carburan-te). Tali elementi rimarranno facoltativi.
Per quel che concerne la conservazione delle fatture elettroniche, sia il cedente sia il cessionario do-vranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI (Sistema di Interscambio).

Cessione di carburante e modalità di pagamento:
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni anche in merito alla deducibilità dei co-sti inerenti all’acquisto di carburanti e alla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita. Nello specifico, è stato disposto che vengano utilizzati specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Con la circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ritenuti validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sui costi di rifornimenti di carburante anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, laddove la spesa sia alla stessa ri-conducibile mediante “una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”.
Ad esempio:
I rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito: se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato con strumento tracciabile (ad esempio bonifico) da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’IVA sul costo del carburante.

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