PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI L’ATTO VA NOTIFICATO VIA PEC
A seguito di due importanti integrazioni apportate all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 e all’art. 60 del D.p.r. 600/1973, è possibile per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dal 1° giugno 2016 per le cartelle di pagamento e dal 1° luglio per gli accertamenti, notificare tali atti a mezzo Pec.
L’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 così come modificato dalla Legge del 4/12/2017 n. 172 in vigore dal 6/12/2017, cita “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da
quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.”
Per tutti quei soggetti obbligati ad avere l’indirizzo Pec iscritto al registro INI-PEC, cioè le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, i competenti Uffici notificheranno le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di accertamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, la norma prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di Posta Elettronica Certificata risulta satura, oppure se l’indirizzo di PEC del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere (www.infocamere.it) e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna nella ricevuta che il gestore della casella Pec del destinatario trasmette all’Ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito di Infocamere.
Consigliamo tutti i ns. gentili clienti con l’obbligo dell’indirizzo Pec, a consultare costantemente la propria casella Pec, per non imbattersi in iscrizioni a ruolo o avvisi di accertamento non impugnabili per decadenza dei termini ed invitiamo a consegnare a stretto giro il documento notificato qualora il nostro Studio debba provvedere alla gestione della pratica.