SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT CON NUOVI CHIARIMENTI
Con la circolare n. 6 del 16 febbraio 2018, Assonime ha illustrato la disciplina degli elenchi riepiloga-tivi degli scambi intracomunitari di beni e servizi alla luce delle semplificazioni applicabili agli elenchi INTRASTAT con periodi di riferimento che decorrono dal 1° gennaio 2018. È il caso, però, di ricorda-re che l’Agenzia delle Dogane, con successiva nota del 20 febbraio 2018, ha fornito nuove indicazioni. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che riguarda tutte le soglie, sia quelle nuove sia quelle già previste, il criterio secondo il quale la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamen-te per ogni categoria di operazioni e le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.
Nell’esaminare le semplificazioni disposte dal provvedimento n. 194409/2017, e la loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli allegate alla determinazione n. 13799/2018, l’Assonime ha ricordato che gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a fi-nalità statistiche.
Oltre a questa semplificazione, consistente nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell’obbligo, da cui è conseguita l’eliminazione dell’obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale.
Le novità introdotte sul piano normativo vanno integrate dalle indicazioni fornite, da ultimo, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con comunicazione n. 18558 del 20 febbraio 2018.
Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater
È stato mantenuto l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di be-ni e di servizi con cadenza mensile, ma sono state modificate le soglie per la sussistenza di tale obbli-go, nonché i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi.
In particolare:
- il modello INTRA 2-bis deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro;
- il modello INTRA 2-quater deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con cadenza mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro.
Per i soggetti passivi che non superano le soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa, nel qual ca-so – per quanto riguarda l’elenco degli acquisti di beni – andranno compilate le colonne da 1 a 5 del modello INTRA 2-bis nonostante la sua valenza statistica.
Le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto vanno com-pilate, per obbligo, solo dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno corso, un valore degli arrivi superiore alla soglia di 20 milioni di euro.
In linea con le nuove istruzioni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di ac-quisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, un’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione).
In merito al modello INTRA 2-quater è stata introdotta una semplificazione relativa al campo “Codice servizio”, nel quale deve essere specificata la tipologia del servizio ricevuto avendo riguardo non più al sesto, ma al quinto livello della tabella di classificazione CPA 2008. Per tenere conto di questa sem-plificazione sono state modificate le istruzioni per la compilazione del modello, che ora prevede espressamente che a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersene, l’indicazione del servizio ricevuto potrà essere limitata ai primi cinque caratteri in luogo dei sei previsti dalla tabella CPA pubblicata nella sezione dedicata all’INTRASTAT del sito dell’Agenzia delle Dogane. Accanto a questa tabella, datata 2008, è stata co-munque resa disponibile una nuova versione della stessa già articolata in cinque caratteri.
Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater
Riguardo all’elenco relativo alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmesso dai soggetti “mensili” – vale a dire quelli che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per cia-scuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale di scambi intracomunitari superiore a 50.000 euro – è stata individuata una “soglia statistica” al di sotto della quale l’indicazione dei dati statistici è facoltativa. La semplificazione, in particolare, opera nei confronti dei soggetti che non han-no realizzato, in nessuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un am-montare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, rimanendo invece invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali.
Come indicato dall’Agenzia delle Dogane, le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto vanno compilate, per obbligo, solo dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizza-re nell’anno corso, un valore delle spedizioni superiore alla soglia di 20 milioni di euro.
È rimasto obbligatorio anche l’elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater), da trasmettere con cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro. Analogamente a quanto già previsto, i dati da comuni-care sono quelli con valenza fiscale, mentre per la compilazione del campo “Codice servizio” vale la stessa semplificazione prevista per il modello dei servizi intracomunitari ricevuti, con facoltà di indica-re i primi cinque caratteri in luogo dei sei previsti dalla tabella CPA 2008.
Operatività delle soglie
Nelle motivazioni al provvedimento n. 194409/2017 è specificato che, nella nuova disciplina, la verifi-ca in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamente per ogni categoria di operazio-ni e che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di ope-razioni.
Tale criterio, come confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sembra riguardare tutte le soglie, sia quelle nuove, individuate per la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intra-comunitari di beni e per gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, sia quelle già previste per deter-minare la periodicità di trasmissione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie e dei servizi intraco-munitari resi, con il conseguente superamento delle regole precedenti, in base alle quali la periodicità di presentazione poteva essere diversa per gli elenchi delle operazioni attive, da un lato, e per quelli delle operazioni passive dall’altro.
Qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di perio-dicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi diventa tuttavia facoltativa.